Spaccio di Lieve Entità: I Criteri della Cassazione per Escluderlo
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui confini applicativi dell’ipotesi di spaccio di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile un ricorso, ha ribadito che la valutazione della lieve entità non può basarsi solo sul dato quantitativo, ma deve considerare l’intera operatività del soggetto, inclusa la sua rete di contatti e la capacità di penetrazione nel mercato illegale. Questo principio è fondamentale per distinguere le condotte criminali marginali da quelle che, seppur apparentemente contenute, rivelano una professionalità e pericolosità sociale maggiori.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato era stato condannato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. La difesa contestava la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso la possibilità di qualificare i fatti come spaccio di lieve entità, una fattispecie che comporta un trattamento sanzionatorio notevolmente più mite.
I Motivi del Ricorso e lo spaccio di lieve entità
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali.
La contestazione sulla qualificazione del reato
In primo luogo, si chiedeva una riconsiderazione dei fatti per ottenere il riconoscimento dell’ipotesi di spaccio di lieve entità. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa tesi valorizzando elementi specifici: l’imputato intratteneva rapporti con acquirenti dediti a loro volta allo spaccio e residenti in un’altra regione. Inoltre, un arresto avvenuto due mesi dopo i fatti contestati, relativo alla cessione di un quantitativo “assai significativo” di cocaina, era stato considerato una prova della sua elevata capacità operativa, incompatibile con la figura della lieve entità.
La contestazione sull’entità della pena
Il secondo motivo di ricorso riguardava l’entità della pena applicata a titolo di continuazione tra i vari reati. Anche in questo caso, si sollecitava una diversa valutazione di merito, ritenendo la sanzione eccessiva. La Corte territoriale aveva invece giustificato la sua decisione sulla base della complessità della condotta e della capacità dell’imputato di operare su piazze di spaccio lontane dal proprio luogo di residenza.
La Decisione della Corte di Cassazione e le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che entrambe le censure si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella, non arbitraria, compiuta dai giudici dei gradi precedenti.
Le motivazioni della Corte sono chiare: la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello è stata logica e coerente. I giudici di merito hanno correttamente evidenziato come la rete di contatti interregionali e la capacità di movimentare quantitativi importanti di stupefacenti fossero elementi concreti e sufficienti a dimostrare una pericolosità e un’organizzazione che trascendono la marginalità tipica dello spaccio di lieve entità. La capacità di “penetrare nel mercato della droga, anche in piazze lontane dal luogo di dimora” è stata considerata un indice decisivo.
La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, data la colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la configurabilità dello spaccio di lieve entità richiede un’analisi complessiva della condotta, non limitata al solo aspetto quantitativo della sostanza. Elementi come la professionalità, l’organizzazione, la rete di contatti e la proiezione geografica dell’attività illecita sono fattori determinanti che possono legittimamente portare il giudice a escludere l’applicazione della norma di favore. Questa pronuncia serve da monito: i tentativi di ottenere in Cassazione una rivalutazione dei fatti, già adeguatamente ponderati nei gradi di merito, sono destinati all’insuccesso e comportano ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando può essere esclusa la qualificazione di spaccio di lieve entità?
L’ipotesi di spaccio di lieve entità può essere esclusa quando la condotta complessiva dell’imputato dimostra una significativa capacità operativa. Elementi come i rapporti con altri spacciatori in diverse regioni e il successivo arresto per la cessione di un notevole quantitativo di droga sono considerati indicatori di una professionalità incompatibile con la lieve entità del fatto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi proposti (la richiesta di riconoscere la lieve entità e quella di ridurre la pena) miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del merito della causa, un tipo di giudizio che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3572 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 17/03/1984
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, in ordine alla configurabilità dell’ipotesi di cu all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha dato rilievo in senso contrario ai rapporti intercorsi con acquirenti dediti ad attività di spaccio, dimoranti in diversa regione, fermo restando che due mesi dopo il ricorrente sarebbe stato tratto in arresto per la cessione di un quantitativo assai significativo di cocaina, a dimostrazione della capacità operativa del ricorrente, contrastante con l’ipotesi della lieve entità;
Ritenuto che il secondo motivo, avente ad oggetto l’entità della pena irrogata a titolo di continuazione, è parimenti volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte del non arbitrario giudizio sul punto espresso dalla Corte, che ha dato rilievo proprio alla complessiva condotta e alla capacità di penetrare nel mercato della droga, anche in piazze lontane dal luogo di dimora;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore