Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32358 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA in Albania avverso l’ordinanza in data 22/03/2024 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/03/2024 il Tribunale di Roma ha confermato quella del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 10/02/2024 con cui è stata disposta nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per tre imputazioni di detenzione e cessione di cocaina.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
Denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto.
L’ordinanza non forniva indicazioni in merito alla generica contestazione di cui al capo A), valorizzando una conversazione che concerneva l’ipotesi di cessione ad NOME Fidel, di cui al capo B), nella quale semmai avrebbe dovuto intendersi assorbita l’altra ipotesi delittuosa.
In punto di qualificazione avrebbe dovuto considerarsi la concreta entità delle cessioni contestate ai capi B) e C), riferite ad un numero esiguo di operazioni nell’arco di circa tre mesi, ciascuna avente ad oggetto quantitativi inferiori ad un grammo.
Sotto il profilo ponderale ma anche sotto il profilo delle modalità delle cessioni avrebbe dovuto ritenersi applicabile l’art 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ciò tanto più alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza 45061 del 2022 della Sesta Sezione della Corte di cassazione, che sulla base di uno studio statistico aveva fissato parametri di valutazione ai fini del giudizio sulla lieve entità, e dell modesta entità del quantitativo caduto in sequestro.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve, in primo luogo, rimarcarsi come generiche risultino le deduzioni difensive incentrate sulla configurabilità delle ipotesi contestate, a fronte di quanto rilevato dal Tribunale in ordine alla disponibilità da parte del ricorrente, in concorso con sua moglie, di un quantitativo di droga, che risultava detenuta in un barattolo e che veniva occultata in varia guisa in un luogo pubblico, e ad una continuativa attività di cessione di piccoli quantitativi di cocaina ad una serie di soggetti che erano in contatto con lui tramite messaggistica whatsapp e che con regolarità da lui si rifornivano, per lo più in ragione di un grammo, pagato ordinariamente euro 100,00.
Deve dunque nitidamente escludersi l’assorbimento dell’ipotesi di detenzione sub A) in quelle di cessione, oggetto di autonoma contestazione.
Si rileva per contro che in punto di qualificazione dei reati la valutazione del Tribunale risulta sostanzialmente assertiva.
3.1. Di certo è stato dato conto di un’attività di cessione di piccoli quantitativi di cocaina ad una serie di acquirenti e della disponibilità a monte della droga destinata allo spaccio, disponibilità la cui consistenza non è peraltro specificamente desumibile se non dagli episodi di cessione di piccoli quantitativi venuti in rilievo, valutati nell’arco di alcuni mesi.
A fronte di ciò il Tribunale ha inteso dare continuità all’orientamento che fa leva su una sincronica valutazione di tutti i profili indicati dall’art. 73 comma 5, d.P.R. 309 del 1990, a fini del relativo giudizio (sul punto, in particolare, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
In tale prospettiva, ha rilevato la non decisività del profilo ponderale e dato invece rilievo al parametro dei mezzi, modalità o circostanze dell’azione, facendo riferimento alla sistematicità dell’attività di spaccio, con modalità professionali, contrassegnate dall’utilizzo di utenze dedicate e da accortezze nell’occultamento della sostanza, nel quadro di un inserimento in un contesto criminale più ampio.
3.2. Sta di fatto che tale giudizio non si conforma alle indicazioni desumibili dalla richiamata sentenza Murolo delle Sezioni Unite, alla cui stregua ciascun parametro deve essere valutato e confrontato con gli altri, anche al fine di stabilire se ciascuno possa compensare in un senso o nell’altro la valenza attribuibile agli altri.
Va invero rilevato che nel caso in esame il riferimento all’inserimento in un contesto criminale di più alto livello costituisce rilievo apodittico, che non considera che qualunque attività continuativa di spaccio implica la possibilità di avvalersi di un rifornimento più o meno costante.
Inoltre r la professionalità dell’attività è stata correlata ad elementi di cui non è stata posta in luce la specifica valenza al fine di consentire l’effettiv inquadramento della condotta del ricorrente e di coglierne la reale offensività, non spiegandosi , in particolare ! come sotto tale riguardo rilevi l’utilizzo di utenze dedicate e l’accortezza nell’occultamento della sostanza al fine di qualificare concretamente le modalità operative del ricorrente rispetto a quelle in generale utilizzabili ordinariamente in una continuativa attività di spaccio, che ben può comunque avvalersi di modalità accorte di contatto e di occultamento.
In realtà il Tribunale non valuta specificamente la dimensione del traffico in rapporto alla droga movimentata, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e al numero di clienti, di cui il ricorrente dispone, e finisce per attribuire rilievo a svolgimento di un’attività continuativa di spaccio, costituente punto di riferimento per una serie di acquirenti, profilo che in realtà non è dirimente, a fronte del fatto che, come più volte posto in evidenza, la previsione di un’associazione minore,
contemplata dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 consente di ravvisare la compatibilità dell’ipotesi della lieve entità con un’attività organizzata e continuativa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 1407 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272706; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, COGNOME, Rv. 270894; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, COGNOME, Rv. 268171).
Sulla base di tali rilievi si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà formulare una nuova valutazione in ordine alla qualificazione del fatto, fermo restando che, considerata l’epoca dei fatti e l’applicabilità della normativa vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 123 del 2023, convertito dalla legge 159 del 2023, l’eventuale qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990, influirebbe sull’applicabilità della custodia in carcere.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 08/07/2024