Spaccio lieve entità: quando l’elevata quantità di droga esclude l’ipotesi meno grave
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sui criteri per la configurabilità del reato di spaccio lieve entità. La decisione sottolinea come alcuni elementi oggettivi, in particolare la quantità di sostanza stupefacente, possano assumere un ruolo decisivo nell’escludere l’applicazione della norma più favorevole. Questo caso offre un’importante chiave di lettura per comprendere i confini tra lo spaccio ‘comune’ e quello considerato di minore gravità dalla legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale riguarda un soggetto condannato dalla Corte di Appello per due violazioni della legge sugli stupefacenti. L’imputato, attraverso il suo legale, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie di spaccio lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Secondo la difesa, sussistevano tutti i presupposti per qualificare il fatto come di minore gravità, con conseguente applicazione di una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione sullo spaccio lieve entità
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte di Appello del tutto congrua, logica e fondata su elementi oggettivi emersi durante il processo. La Cassazione ha confermato che la valutazione operata dal giudice di merito era incensurabile, poiché basata su una corretta analisi degli indici sintomatici della gravità del reato.
Le Motivazioni: Perché non si tratta di Spaccio Lieve Entità?
La decisione si fonda su una serie di elementi concreti che, nel loro insieme, delineano una condotta criminale di notevole spessore, incompatibile con la nozione di ‘lieve entità’.
1. Quantità e Qualità della Droga
Il primo e più rilevante fattore considerato è stato il ‘dato ponderale’. La Corte ha evidenziato l’obiettiva ed elevata quantità delle sostanze sequestrate, corrispondenti a 100 dosi di cocaina e ben 1900 dosi di marijuana. Un numero così alto di dosi è stato ritenuto intrinsecamente incompatibile con un giudizio di ‘minima offensività’. A questo si aggiunge l’elevata percentuale di principio attivo della cocaina, compresa tra il 78% e il 79%, un dato che ne attesta la notevole purezza e pericolosità.
2. Destinazione a un’ampia rete di consumatori
La quantità e la varietà dello stupefacente hanno portato i giudici a concludere che la droga fosse destinata a soddisfare le esigenze di un’ampia rete di consumatori. Questo aspetto qualifica la condotta dell’imputato non come un’attività marginale, ma come un’operazione criminale strutturata e di rilevante valenza.
3. Somma di Denaro Sequestrata
Un altro elemento significativo è stato il sequestro di circa 4.000 euro in contanti. In assenza di una stabile e lecita attività lavorativa da parte dell’imputato, la Corte ha logicamente ritenuto tale somma il provento dell’attività di spaccio. Questo dato ha ulteriormente rafforzato la convinzione che non si trattasse di un’attività occasionale, ma di una fonte di reddito illecita e consolidata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale nella giurisprudenza in materia di stupefacenti: sebbene la valutazione della lieve entità debba tener conto di tutti i parametri indicati dalla legge (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze), il dato quantitativo può assumere un valore preponderante. Quando la quantità di droga è tale da indicare una capacità di diffusione su larga scala, come nel caso di specie, questo elemento può essere da solo sufficiente a escludere la fattispecie meno grave. La decisione serve da monito: non è possibile invocare la ‘lieve entità’ di fronte a prove oggettive che dimostrano una significativa offensività della condotta e una sua proiezione su un vasto mercato.
Quando può essere escluso il reato di spaccio di lieve entità?
Può essere escluso quando elementi oggettivi, come l’elevata quantità di stupefacente (nel caso specifico 100 dosi di cocaina e 1900 di marijuana) e l’alta percentuale di principio attivo, indicano una condotta di rilevante valenza criminale e incompatibile con un giudizio di minima offensività.
La sola quantità di droga è sufficiente per negare la fattispecie di lieve entità?
Sì, secondo questa ordinanza, il dato quantitativo può assumere un valore così preponderante e negativo da risultare, da solo, incompatibile con il riconoscimento della lieve entità. La Corte ha ritenuto che una tale quantità fosse destinata a un’ampia rete di consumatori.
Che importanza ha il sequestro di denaro in un processo per spaccio?
Il sequestro di una somma di denaro consistente (qui circa 4.000 euro), specialmente in assenza di un’attività lavorativa lecita, è un elemento significativo. Viene considerato provento dell’attività di spaccio e indica una professionalità nell’illecito che contrasta con la natura occasionale e meno grave del fatto di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 12/9/2023, la Corte di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, rideterminava nella misura del dispositivo la pen inflitta ad NOME COGNOME con riguardo a due violazioni dell’art. 73, d.P. ottobre 1990, n. 309.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando previa ricostruzione della vicenda processuale – il mancato riconoscimento dell fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell’articolo citato, con vi motivazione, pur ricorrendo i presupposti.
Considerato che il ricorso è inammissibile: il Giudice del gravame pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazion del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e n manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, i particolare, ha evidenziato l’obiettiva, elevata quantità delle sostanze stupefac in oggetto, corrispondenti a 100 dosi di cocaina e 1900 dosi di marijuana; seguito, è stata sottolineata l’elevata percentuale di principio attivo della sostanza, compresa tra il 78 ed il 79%. In forza di ciò, la Corte di appell sostenuto che la valenza del dato ponderale assumeva valore preponderante negativo, per la sua significatività, incompatibile con un giudizio di mini offensività. Lo stupefacente, dunque, era destiNOME a soddisfare le esigenze un’ampia rete di consumatori, così evidenziando una condotta di rilevante valenza criminale. Significativo, in tal senso, è stato considerato anche l’imp sequestrato, pari a circa 4.000 euro in contanti, ritenuto – ancora con argomen privo di illogicità – provento dell’attività di spaccio, in assenza di una stabile attività lavorativa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024
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