Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4162 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4162 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza/ordinanza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione di circa 25 kg di marijuana occultati all’interno di casolare abbandonato e di alcuni involucri della stessa sostanza per ulteriori grammi 30 da cui erano ricavabili 30.969 dosi droganti e lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 20.000 di multa.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in punto di responsabilità penale assumendo la mancanza di prova della esclusiva titolarità del ricorrente sull’intero quantitativo; assume poi che i fatti, in ragione dei pr fili ponderali dello stupefacente e tenuto conto delle modalità della condotta, dovevano essere qualificati ai sensi dell’art.73 comma 5 Dpr 309/90. Con ulteriore articolazione lamenta carenza motivazionale in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Con memoria difensiva tempestivamente depositata la difesa del ricorrente formulava un motivo di ricorso nuovo con il quale deduce violazione di legge per avere la Corte di Appello rigettato la richiesta di concordato della pena in appello senza specificare, se non all’esito del giudizio, le ragioni del rigetto, co nocumento delle prerogative difensive laddove il ricorrente non era stato posto in grado di articolare una nuova richiesta di concordato. Sul punto prospettava questione di legittimità costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.
Il giudice distrettuale ha motivato in termini congrui sul fatto che il SIN fosse nella disponibilità dell’intero quantitativo di stupefacente sequestrato, come emerso dalle operazioni di osservazione pedinamento e inseguimento del NOME da parte delle forze dell’ordine, in quanto era stato monitorato mentre
stava entrando nel casolare ove era custodito lo stupefacente, occultato all’interno di alcune borse, per prelevarne alcune confezioni. Peraltro la parte ricorrente si limita a ipotizzare una alternativa ricostruzione dei fatti, operazione de tutto inammissibile nel presente giudizio di legittimità a fronte di iter motiv zionale congruo e privo di contraddizioni senza peraltro fornire una plausibile giustificazione alternativa (sez.6, n.25255 del 14/02/2012, Rv.253099; sez.5, n.26455 del 9/06/2022, Dos Santos, Rv.283370).
Inammissibile è poi la censura relativa al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90 atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili, e la capacità diffusiva dell’attività di spaccio a fron del rilevantissimo numero delle dosi ricavabili.
3.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiama dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indica dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “di lieve entità” (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013). Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto rife mento tanto al dato quantitativo che alle complessive modalità della coltivazione, che palesavano capacità organizzativa e predisposizione di mezzi incompatibili con una attività di modeste dimensioni e capacità diffusiva.
Corretta risulta poi la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla graduazione della pena nel massimo edittale e nella esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del numero di dosi
ricavabili dallo stupefacente rinvenuto (30.969 dosi), del precedente penale specifico e della mancanza di elementi positivi da utilizzare ai fini del suddetto riconoscimento. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale nell’escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche risulta poi coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini del concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489).
4.1 II giudice distrettuale ha poi fornito motivazione del tutto congrua in relazione alla dosimetria della pena, evidenziando che si era in presenza di fattispecie che lambiva la ipotesi aggravata dall’ingente quantitativo di stupefacente ai sensi dell’art.80 dP.R. 309/90, non dimenticando di considerare la ricorrenza di un precedente specifico a carico del prevenuto e l’assenza di collaborazione alle indagini.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso travolge altresì il motivo nuovo proposto dalla parte ricorrente con memoria difensiva tempestivamente depositata (sez.5, n.48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv.277850; sez.3, n.23929 del 25/02/2021, COGNOME, Rv.282021), il quale risulta comunque improponibile in quanto non presenta correlazione con alcuno dei motivi principali articolati dal ricorrente (sez.5, n.3969 del 05/06/1997, COGNOME, Rv.208054; sez.2, n.53630 del 17/11/2016, COGNOME, Rv.268980), né la parte ricorrente si trovava nella impossibilità di formulare la doglianza tempestivamente laddove la sentenza di legittimità richiamata (sez.6, n.31556 del 13/07/2022, Eze, Rv.283610) risulta meramente ricognitiva di una facoltà riconosciuta alla parte nell’atto di impugnazione che avrebbe potuto essere tempestivamente esercitata.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
mende.
Così deciso in Roma il 1° Dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente