Spaccio di Lieve Entità: Quando la Quantità Prevale su Tutto
L’ipotesi di spaccio di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti, rappresenta un’importante valvola di sfogo del sistema sanzionatorio, consentendo di applicare pene più miti a fatti di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva di diversi parametri. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 47975/2023) ribadisce come il dato quantitativo della sostanza possa assumere un ruolo preponderante, escludendo la configurabilità del reato minore.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Bari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa aveva richiesto la riqualificazione del fatto nell’ipotesi più lieve, con una conseguente rideterminazione della pena. La Corte d’Appello, pur disapplicando la recidiva, aveva confermato l’impianto accusatorio, negando la sussistenza della lieve entità.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’illogicità della motivazione e la violazione di legge, insistendo sulla richiesta di derubricazione del reato.
Il Dato Quantitativo nello Spaccio di Lieve Entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte nel giudizio di merito. Il fulcro della decisione risiede nell’analisi degli elementi che escludono lo spaccio di lieve entità. I giudici di legittimità hanno avallato il ragionamento della Corte d’Appello, che aveva dato un peso decisivo al dato quantitativo.
Nello specifico, la detenzione di un quantitativo di droga da cui era possibile ricavare ben 1.128 dosi è stato considerato un elemento talmente significativo da sovrastare ogni altra valutazione.
Gli Altri Indici di Non Lieve Entità
Oltre alla quantità, la Corte ha valorizzato altri elementi sintomatici di un’attività di spaccio non occasionale o marginale. Tra questi:
1. Le modalità di presentazione: La sostanza era suddivisa in numerose “stecche”, un confezionamento tipicamente destinato alla vendita al dettaglio.
2. Il rinvenimento di denaro: Il ritrovamento di una somma di 480 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, anche piccolo, è stato interpretato come il provento dell’attività illecita.
Questi indici, valutati congiuntamente al dato ponderale, hanno delineato un quadro incompatibile con la fattispecie di lieve entità, che presuppone una minima offensività del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile principalmente perché non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorrente si era limitato a riproporre la richiesta di riqualificazione senza smontare il solido ragionamento della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente spiegato perché, nel caso concreto, la preponderanza del dato quantitativo, unita alle modalità di confezionamento e al denaro rinvenuto, impediva di considerare il fatto come lieve. La Suprema Corte, quindi, non ha fatto altro che constatare la correttezza giuridica di tale valutazione e l’assenza di nuove e pertinenti critiche da parte della difesa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di stupefacenti: per ottenere il riconoscimento dello spaccio di lieve entità, non è sufficiente una generica richiesta, ma è necessario che tutti gli indicatori previsti dalla norma (quantità, qualità, mezzi, modalità della condotta) convergano verso un giudizio di minima lesività. Quando il numero di dosi ricavabili è molto elevato e vi sono altri elementi che indicano una certa organizzazione nell’attività di spaccio, la strada per la concessione dell’attenuante si fa decisamente in salita. La decisione sottolinea inoltre l’onere per il ricorrente di formulare censure specifiche e puntuali contro la sentenza impugnata, pena l’inammissibilità del ricorso.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata, basate sulla notevole quantità di droga e altre circostanze.
Quali elementi hanno impedito di qualificare il reato come spaccio di lieve entità?
Gli elementi ostativi sono stati la preponderanza del dato quantitativo (1.128 dosi estraibili), le modalità di confezionamento della droga in “stecche” e il rinvenimento di una somma di 480 euro in banconote di vario taglio, indicativi di un’attività di spaccio non marginale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47975 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47975 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che – parzialmente riformando la pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, per avere disapplicato la contestata recidiva e, conseguentemente, rideterminato la pena – ha confermato l’affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alla richiesta di riqualificazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e conseguente rideterminazione della pena) è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (f. 2 sent. app. ove s evidenziano la preponderanza del dato quantitativo – n. 1.128 dosi estraibili dalle numerose “stecche” di droga detenuta dall’imputato rispetto a tutti gli altri parametri indicati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. c le modalità di presentazione della provvista, il rinvenimento della somma di euro 480 suddivisa in banconote diverse, anche di piccolo taglio), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il presidente