Spaccio Lieve Entità: Quando Quantità e Modalità Escludono l’Ipotesi
L’ipotesi di spaccio lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, rappresenta un’importante valvola di sfogo del sistema sanzionatorio, consentendo di applicare pene meno severe per fatti di minore allarme sociale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso. Con l’ordinanza n. 25670/2024, la Corte di Cassazione ribadisce quali sono gli indici che, se presenti, possono escludere tale qualificazione, delineando il confine tra un’attività marginale e una gestione di tipo professionale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un giovane condannato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo leggero (hashish e marijuana). L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando la mancata qualificazione del fatto come spaccio lieve entità. Secondo la difesa, le circostanze del caso avrebbero dovuto portare a un inquadramento giuridico più favorevole e, di conseguenza, a una pena più mite.
La Decisione sullo Spaccio di Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Secondo i giudici supremi, il motivo di ricorso non era altro che la riproposizione di una censura già esaminata e correttamente respinta dai giudici di merito. La Corte ha confermato la validità del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, che aveva escluso l’ipotesi del fatto di lieve entità sulla base di una serie di elementi concreti e univoci.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato come diversi indicatori convergessero nel delineare un’attività di spaccio non occasionale, ma strutturata e professionale. Gli elementi chiave sono stati:
1. Il dato ponderale: La quantità di stupefacente detenuto era significativa, pari a 6.098,7 dosi medie singole. Un numero così elevato è stato considerato sintomatico di un pregresso e consistente approvvigionamento, finalizzato non a un piccolo spaccio, ma a un commercio strutturato.
2. Gli strumenti utilizzati: Il possesso di bilancini di precisione e altro materiale per il frazionamento e il confezionamento delle dosi è stato interpretato come un chiaro segno di una gestione organizzata dell’attività illecita.
3. La disponibilità di denaro: Il ritrovamento di 245 euro in contanti è stato ritenuto un elemento rilevante. Tale somma è stata giudicata incompatibile con la condizione economica dichiarata dall’imputato, disoccupato e privo di fonti di reddito lecite, facendola presumere come provento dello spaccio.
4. Il richiamo alla giurisprudenza consolidata: La Corte ha inoltre specificato che la sua decisione è in linea con il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza Murolo n. 51063/2018), secondo cui l’analisi non deve fermarsi alla sola tipologia di sostanza, ma deve abbracciare tutti gli aspetti della condotta. Di conseguenza, anche in presenza di droghe leggere, la compresenza di un’ingente quantità, di strumenti professionali e di denaro di provenienza illecita è sufficiente a escludere la lieve entità del fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la qualificazione di un fatto di spaccio come di ‘lieve entità’ dipende da un’analisi globale che va oltre la natura della sostanza. La professionalità dell’agente, desunta da elementi oggettivi come la quantità detenuta, gli strumenti posseduti e la gestione del denaro, è il fattore decisivo. Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui quando l’attività di spaccio assume i contorni di una vera e propria impresa commerciale, seppur illecita, non può beneficiare del trattamento sanzionatorio più mite riservato ai casi genuinamente marginali.
Quando si può escludere lo spaccio di lieve entità?
Si può escludere quando una valutazione complessiva degli elementi, come l’ingente quantità di sostanza (nel caso specifico oltre 6.000 dosi), il possesso di strumenti professionali per il confezionamento (bilancini) e la disponibilità di denaro contante incompatibile con le fonti di reddito lecite, indica un’attività di spaccio organizzata e non occasionale.
La sola quantità di droga è sufficiente per negare la qualifica di spaccio di lieve entità?
Sebbene la quantità sia un elemento di grande importanza, la decisione si fonda su un giudizio complessivo. Nel caso di specie, la notevole quantità è stata valutata insieme alle modalità di custodia, alla disponibilità di strumenti per il confezionamento e al possesso di denaro, elementi che insieme hanno delineato un quadro di professionalità nell’attività illecita.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMAGE WIVEK COGNOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG 45085/23
Rilevato che NOME è stato condanNOME alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di droga leggera, hashish e marijuana;
Rilevato che l’imputato ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa qualificazione del fatto ai sensi del qui comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché il motivo è riproduttivo di una censura già vagliata e disattesa con adeguata argomentazione giuridica dai Giudici di merito;
Rilevato che la Corte territoriale ha valorizzato il significativo dato ponderale di stupeface detenuto, pari a 6.098,7 dosi medie singole, indicativo del pregresso approvvigionamento in funzione di commercioèe sintomatico di una gestione professionale; le modalità di custodia dello stupefacente; il possesso di bilancini e altri strumenti utili per il frazionamento della sostanza confezionamento di singole dosi, il possesso di denaro contante per la cifra complessiva di euro 245, incompatibili con le condizioni economiche del prevenuto, disoccupato e privo di lecite fonti di reddito;
Ritenuto che la motivazione sia rispettosa del principio di diritto affermato dalle Sezioni Uni Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01), secondo cui l’eterogeneità di sostanze non è decisiva per negare la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30 del 1990: infatti, i Giudici hanno fondato il loro convincimento anche su altri elementi di giudiz la quantità, le modalità di custodia e la disponibilità di strumenti per il confezionamento ol che di denaro non di provenienza lecita;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente