Spaccio ipotesi lieve: quando non si applica? La Cassazione esclude l’occasionalità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui criteri per distinguere lo spaccio di stupefacenti nella sua forma ordinaria da quello che rientra nello spaccio ipotesi lieve, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. La decisione sottolinea come la sistematicità e la non occasionalità della condotta siano elementi decisivi per escludere l’applicazione della norma più favorevole.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa del ricorrente lamentava la mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di spaccio ipotesi lieve, sostenendo che la condotta contestata avesse caratteristiche di minore gravità.
La Corte d’Appello aveva già respinto tale richiesta, evidenziando una serie di elementi fattuali che, a suo giudizio, contrastavano con la qualificazione del fatto come lieve. Il ricorso in Cassazione, pertanto, si configurava come una riproposizione della medesima censura, chiedendo ai giudici di legittimità una nuova valutazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e lo spaccio ipotesi lieve
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che l’impugnazione fosse una mera ripetizione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e confutate nel giudizio di merito. La Corte ha pienamente condiviso e confermato l’analisi svolta dalla Corte d’Appello, ribadendo che gli elementi emersi nel processo erano incompatibili con la nozione di lieve entità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della palese infondatezza del suo ricorso.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno escluso la possibilità di applicare la fattispecie dello spaccio ipotesi lieve. La Corte di Cassazione ha valorizzato gli stessi elementi già considerati dalla Corte d’Appello, che nel loro complesso delineavano un quadro di attività criminale tutt’altro che marginale. Nello specifico, sono stati ritenuti decisivi i seguenti aspetti:
* La serialità e la frequenza giornaliera: L’attività di spaccio non era un episodio isolato, ma un’operazione condotta con regolarità quotidiana.
* La consistenza delle quantità: Le cessioni riguardavano quantità significative di cocaina, indicando un volume d’affari non trascurabile.
* L’estensione territoriale e temporale: Lo spaccio si protraeva per un lungo periodo di tempo e si estendeva su tutto il territorio di una provincia.
* L’operatività per conto terzi: L’imputato agiva per conto di un altro soggetto, inserendosi in una struttura organizzata e non agendo in modo autonomo e sporadico.
Secondo la Corte, la combinazione di questi fattori dimostra in modo inequivocabile l’assenza del carattere di occasionalità della condotta, che è un presupposto implicito per poter beneficiare della norma attenuante. La sistematicità e la professionalità dell’attività di spaccio sono state quindi considerate incompatibili con la lieve entità del fatto.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di stupefacenti: la qualificazione di un fatto come spaccio ipotesi lieve non dipende solo dalla quantità di droga ceduta in un singolo episodio, ma richiede una valutazione complessiva della condotta dell’agente. Elementi come la continuità nel tempo, la frequenza delle cessioni, l’organizzazione e l’estensione geografica dell’attività sono indicatori di una maggiore pericolosità sociale che impediscono di considerare il fatto come di “lieve entità”. La pronuncia rappresenta un monito per la difesa: un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già rigettate in appello senza addurre nuove e decisive argomentazioni giuridiche, pena l’inammissibilità.
Quali elementi escludono la qualificazione di un reato come spaccio di ipotesi lieve?
Secondo questa ordinanza, elementi come la serialità e la frequenza giornaliera dell’attività, la cessione di quantità consistenti di stupefacenti, il lungo periodo di tempo in cui si protrae la condotta e l’operare per conto di terzi sono tutti fattori che, valutati complessivamente, escludono la natura occasionale e lieve del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi argomenti o vizi di legittimità nella sentenza impugnata. La Cassazione ha ritenuto la censura una mera ripetizione di quanto già deciso.
Cosa comporta la condanna per spaccio non riqualificato come ipotesi lieve?
La mancata riqualificazione del reato nell’ipotesi lieve comporta l’applicazione della pena prevista per la fattispecie ordinaria di spaccio (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990), che è significativamente più severa rispetto a quella prevista dal comma 5 per i fatti di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36318 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione dei fatti di reat contestati nell’ipotesi lieve di cui all’art.. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riprodutti identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, la seriale e giornaliera attività di spaccio di consistenti quantità di sostan stupefacenti del tipo cocaina realizzata in tutta la provincia di Perugia, portata avanti per lungo periodo di tempo, per conto di NOME, in tal modo dando conto degli elementi che avevano complessivamente fatto escludere l’occasionalità della condotta;
rilevato, per-tanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025.