Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 maggio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma dell’Il ottobre 2022, con la quale NOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e a recidiva contestate, era stata condannata alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 2.0 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 73, comma 5, – 80 lett. d.P.R. n. 309 del 1990, a lei contestato per aver detenuto illecitamente e introdotto nella Circondariale di Rebibbia, occultata all’interno di un pacco alimentare, sostanza stupefacen destinata al marito detenuto NOME COGNOME; fatto accertato in Roma il 7 maggio 2020.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice profilo de motivazione e della inosservanza della legge penale, la mancata esclusione dell’aggravante ex art. 80, lett. G, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto ripropo di un tema già adeguatamente affrontato dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, in mo pertinente, che l’aggravante in esame, ravvisabile nei casi in cui “l’offerta o la cess effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, ca carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti”, doveva r configurabile nella vicenda in esame: invero l’azione descritta nell’imputazione, letta ne insieme, delineava di fatto una cessione di droga, condotta per la cui integrazione è suffic il consenso, nel caso di specie senz’altro sussistente, del cedente e del cessionario, occorrendo l’effettiva traditio della droga (cfr. Sez. 6, n. 9388 del 13/04/1994, Rv. 199520).
Peraltro, l’aggravante sarebbe configurabile anche ipotizzando un eventuale rifiuto de stupefacente da parte del detenuto, poiché in tale evenienza si avrebbe comunque un’offerta d droga, anch’essa ricadente tra le condotte cui si riferisce l’applicazione dell’aggravante de qua.
Osservato che anche il secondo motivo, con cui si contesta la mancata esclusione della contestata recidiva, è parimenti manifestamente infondato, risultando non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede, la motivazione formulata al riguardo dalla Cort territoriale, che (a pag. 5 della sentenza impugnata) ha richiamato i numerosi precedenti pen a carico dell’imputata, tra cui due condanne per furto, due per furto aggravato e una per il d di spendita di monete false, risultando la cessione di plurime sostanze stupefacenti all’inter un carcere sintomatica di una qualificata propensione a delinquere della NOME.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.