Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22173 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22173 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 20/01/1995
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
che la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23/02/2024, ha confermato la sentenza del 20/05/2020 del Tribunale di Lecce pronunciata nei confronti di NOME di condanna alla pen di mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, 309 del 1990, così riqualificato il fatto contestato, perché deteneva, per fini di spaccio grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish da cui era possibile ricavare 7,4 dosi.
–che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo con un primo motivo violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità GLYPH motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 604 cod. proc pen., avendo il giudice a quo ritenuto infondata l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa valutazione sulla richiest proscioglimento per particolare tenuità del fatto;
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–che, con un secondo motivo, la ricorrenteTdeclei GLYPH violazione di legge e/o illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non avendo l Corte di appello valutato lo stato di incensuratezza dell’imputata né l’occasionalità del reat minima offensività dello stesso, trattandosi di cessione di sostanza a titolo gratuito in favo proprio compagno; –che, con un terzo motivo, lamenta violazione di legge con riferimento alla omessa applicazion dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. non avendo la Corte di appello valutato cessione dei 4 grammi di hashish era destinata al fidanzato ed era a titolo gratuito e comunqu del valore massimo di venti euro; t4,4L.
–che, con un quarto motivo, lamenta violazione di legge ovvero manifesta illogicità de motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 73, comma 7, del d.P.R. 309 de 1990, non avendo la Corte di appello riconosciuto la menzionata circostanza attenuante nonostante sia emerso che la ricorrente, all’inizio della perquisizione personale, ab spontaneamente consegnato alla Polizia fenitenziaria la sostanza stupefacente al momento del controllo;
–che, quanto al primo e al secondo motivo, la Corte di appello ha correttamente respint l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, integrando la motivazione in punto mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità effettuata dal primo giud evidenziando che la sostanza stupefacente è stata introdotta dalla Geri all’interno della Ca RAGIONE_SOCIALE· al fine di cederla ad un detenuto, di talché il danno non può essere ritenuto esi –che, quanto al terzo motivo, la Corte ha correttamente escluso il riconoscimento del circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., posto che, a prescindere dal valore res e dalla mancata corresponsione di un prezzo, la condotta contestata è espressiva di particolare pericolosità e gravità, in quanto la donna aveva introdotto un quantitativo di sost stupefacente all’interno di un istituto penitenziario, valorizzando così il secondo addendo deve presiedere alla valutazione richiesta dall’art. 62 t n.4 / cod. pen., costituito dalla speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta delittuosa, che impone una valutazion che si estende al di là della condotta isolatamente considerata. Al riguardo, si ricorda c
valutazione richiesta all’interprete ai fini dell’art. 62
1 n.4 /cod. pen. concerne tanto l’elemento del lucro in concreto conseguito, dunque, un fattore suscettibile di un apprezzament
squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano, compresi i risvolti di natura criminale, che vanno riferiti al bene giuridico protetto dalla norma incriminatr
prescindere da una prospettiva puramente patrikniale
(Sez.
3, n. 10234 del 25/01/2024, Rv. 286034).
–che, quanto al quarto ed ultimo motivo di ricorso, la Corte ha correttamente esclus riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 19
posto che la COGNOME non ha fornito alcun contributo collaborativo utile per l’individuazion soggetto o dei soggetti che le avevano ceduto la sostanza stupefacente ma si è limitata
consegnare spontaneamente la sostanza da lei detenuta solo dopo essere stata segnalata dall’unità cinofila, sicchè il rinvenimento della sostanza, anche ove l’imputata non av
consegnata, sarebbe stato inevitabile;
–che, pertanto, le censure proposte appaiono inammissibili perché tendono a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, pun
esaustive e logiche della sentenza impugnata ( tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/20
COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 236893) –che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non pote escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 1 segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di eur tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
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