Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato il 24/08/1989
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e co la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt. 56 cod.p
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso è inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso, attinente alla penale responsabilità dell’imputa
è inammissibile ai sensi dell’art.606, comma 3, cod.proc.pen., non essendo relativo profilo stato sollevato in sede di appello, con il quale era stata d
unicamente l’applicabilità dell’esimente derivante dalla tenuità del fatto.
Il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione della causa d non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato
atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanz vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilit
applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente a gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalit
fatto e alla pericolosità della condotta riscontrata, specificamente desunta d circostanza in forza della quale l’imputato aveva tentato di introdurre sosta stupefacente all’interno di un istituto di pena (elemento in grado, di per s giustificare una valutazione di non modestia dell’offesa, pur in presen dell’esiguità del dato ponderale).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
La Priente