Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26670 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LEVERANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, co quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.PR.309/1990, lamen con il primo e il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di ordine all’affermazione della responsabilità in relazione all’uso personale dello stupe con il terzo si duole in ordine alla mancata riconoscimento della causa di non punibili all’art. 131 bis cod. pen., con il quarto motivo lamenta la mancata concessione delle circ attenuanti generiche e, con l’ultimo motivo, vizio della motivazione in ordine al trat sanzionatorio.
Con memoria il ricorrente ha sviluppato ulteriormente i motivi di ricorso, ed insistit fondatezza. La prima e la seconda censura non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzion riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono ins in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal dato quant stupefacente detenuto all’interno dell’automobile del ricorrente, da cui è possibile ri numero di dosi pari a 133, certamente superiori alla quantità destinata all’uso person rinvenimento all’interno dell’abitazione di materiale utilizzato per il confezionamen sostanza stupefacente, nonché da quanto emerge dalla attività investigativa svolta dai m oc che hanno dichiarato di aver osservato, durate il servizio di epit, un continuo viavai d noti come assuntori di sostanza stupefacente. Dalle cadenze motivazionali della sen d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame t deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disa completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle q tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La terza censura si colloca sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di me ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nei caso di specie, la moti della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoria riferimento al quantitativo di stupefacente detenuto, non modestissimo, e dalle modal realizzazione del fatto che depongono per un esercizio di un’intensa e non occasionale att spaccio da parte del ricorrente
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giurid caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata
che la Corte territoriale y ha richiamato i precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, sep non specifici, e ha fatto richiamo a parametri di congruità nella determinazione della p
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzio rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore de Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso in Roma il 1° marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente