Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15435 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15435 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BENEVENTO il 26/01/1990
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di nevento in ordine al reato di cui all’art. 73, co 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequestrata, con conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non penalmente rilevante di cui all’art. 75, d.P.R. 309/90. Lamenta inoltre vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen nonché al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, diversamente da sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facen della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso d stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. Va ricordato che la valutazione in destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della im del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 27 Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dell rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destin droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggio indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentaz circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale dell (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, COGNOME, Rv. 260991).
Tanto premesso, i giudici del gravame hanno esaustivamente e logicamente argomen nel rispetto dei principi sopra riportati, richiamando: 1) il quantitativo di stu l’imputato aveva la disponibilità (hashish da cui erano ricavabili n.152 dosi med cocaina del peso di gr. 4,65 da cui erano ricavabili 19 dosi); 2) la somma non i contanti di cui era stato trovato in possesso; 3) la disponibilità di materiale da co Si tratta di argomentazioni non illogiche e conformi ai principi, incensurabili nella di legittimità.
Va inoltre osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione del prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valuta e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, a 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolez desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, 266590).A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazion
è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018,
Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legg
conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6
n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discr
del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegn
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relat motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infatt
reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, le modal fatto come sopra descritte, unitamente al dato costituito dal quantitativo di stupefacente, l
diffusione non può considerarsi di minima offensività.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il COGNOME nsigliere pstensore
Il Presi nte