Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo e il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità per delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in tali termini riquali originaria condotta ex art. 73, comma 4, d.P.R. cit., sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponessero per la chiara destinazione allo spaccio la suddivisione in sessanta dosi della marijuana e la presenza della somma di oltre mille euro di denaro i contante custodito nelle immediate vicinanze;
rilevato che generico e non dedotto in sede di gravame risulta il terzo motivo con cui, cumulativamente si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (fugacemente richieste nei motivi di gravame e pertanto geneticamente inammissibile in assenza di articolata motivazione di appello) e di quelle di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen non ha formato oggetto di censura in sede di gravame);
ritenuto che analoga inefficace reiterazione si scorge in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la cui integrazione risulta invece corret motivata dalla Corte territoriale nella parte in cui ha fatto preciso riferimento alla co complessivamente assunta dal ricorrente durante le attività di perquisizione, tali interrompere, in più occasioni, le attività di polizia giudiziaria in atto;
rilevato che manifestamente infondato risulta anche il quinto ed ultimo motivo in materia di trattamento sanzionatorio, tenuto conto della ponderata valutazione dei criteri ex a t. 133 cod. pen. cui è conseguita la determinazione della pena per il reato più grave ex art. 337 cod. pen., con pena base appena al di sopra del minimo edittale, e quella per il delitto di cui al 73, comma 5, d.P.R. cit., con la pena di mesi quattro di reclusione, trattamento sanzionator ritenuto complessivamente congruo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.