Spaccio e Lieve Entità: La Cassazione Nega lo Sconto per 242 Dosi di Cocaina
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sui criteri per la configurazione del reato di spaccio e lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La decisione sottolinea come la detenzione di un quantitativo ingente di droga, già suddivisa in dosi, rappresenti un ostacolo insormontabile per il riconoscimento di questa fattispecie attenuata. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Condanna per Spaccio
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di 242 dosi singole di cocaina.
Davanti alla Suprema Corte, la difesa ha articolato due motivi di ricorso:
1. La richiesta di riqualificare il reato nella fattispecie più lieve dello spaccio e lieve entità, lamentando un’errata applicazione della legge penale da parte dei giudici di merito.
2. La contestazione del diniego della circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale.
La Decisione della Cassazione sul Reato di Spaccio e Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto le argomentazioni della difesa come mere doglianze di fatto, non sindacabili in sede di legittimità, e hanno ribadito la correttezza del ragionamento seguito nei gradi precedenti.
L’Inammissibilità del Primo Motivo
Per quanto riguarda la richiesta di derubricazione a fatto di lieve entità, la Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano analizzato tutte le circostanze del caso, concludendo che la detenzione di ben 242 dosi di cocaina non potesse in alcun modo essere considerata di lieve entità. La Cassazione ha inoltre specificato che le argomentazioni del ricorrente si basavano su un precedente giurisprudenziale rimasto isolato e in palese contrasto con l’orientamento consolidato.
Il Rigetto della Circostanza Attenuante
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha applicato un principio logico noto come ragionamento a fortiori (a maggior ragione). Se le circostanze del fatto sono tali da escludere la configurabilità del reato di spaccio e lieve entità, le stesse ragioni sono più che sufficienti per escludere anche la sussistenza della circostanza attenuante della speciale tenuità dell’offesa. In altre parole, un fatto non lieve non può, logicamente, aver causato un danno di speciale tenuità.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono radicate in un’interpretazione rigorosa dei criteri per la valutazione della lieve entità. La Corte Suprema ha riaffermato che il giudizio sulla gravità del fatto deve essere complessivo e tenere conto di tutti gli indici previsti dalla norma, come i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione e la quantità e qualità delle sostanze. Nel caso di specie, il numero eccezionalmente elevato di dosi già pronte per la vendita è stato considerato un elemento oggettivo talmente pesante da rendere irrilevanti altre possibili circostanze a favore dell’imputato. La decisione dei giudici di merito non è stata ritenuta né illogica né contraddittoria, ma al contrario, perfettamente allineata alla giurisprudenza di legittimità dominante.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: la qualificazione di un reato di droga come spaccio e lieve entità non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione ponderata di tutti gli elementi del caso concreto. La quantità di sostanza stupefacente, e in particolare il suo frazionamento in un numero elevato di dosi, costituisce un indicatore primario dell’offensività della condotta e della sua portata criminale. La decisione ribadisce che, di fronte a quantitativi significativi, è estremamente difficile, se non impossibile, ottenere il riconoscimento della fattispecie attenuata, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio.
Il possesso di un gran numero di dosi di droga esclude automaticamente il fatto di lieve entità?
Sulla base di questa ordinanza, un quantitativo elevato come 242 dosi singole di cocaina è stato considerato un elemento sufficiente per escludere la qualifica di ‘fatto di lieve entità’, in quanto indice di una significativa offensività della condotta.
Perché la Corte ha respinto anche la richiesta di applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità?
La Corte ha ritenuto che le stesse motivazioni usate per negare la lieve entità del fatto fossero, a maggior ragione, valide per escludere anche l’attenuante del danno di speciale tenuità. Se il reato non è lieve, il danno che ne deriva non può essere considerato particolarmente tenue.
Un precedente giurisprudenziale favorevole è sufficiente per vincere un ricorso in Cassazione?
No. In questo caso, la Corte ha sottolineato che il precedente citato dalla difesa era una decisione ‘isolata’ e in contrasto con la ‘consolidata giurisprudenza di legittimità’, dimostrando che un singolo caso difforme non è sufficiente a scalfire un orientamento giuridico ben radicato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, condannato alle pene di legge per il reato di cui all’art. comma 1, d.P.R. 309/1990, con il primo motivo di ricorso deduce l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del reato fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, t.u.s. e, con il secondo motivo, l’omessa ed motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché, con il richiamo ad una decisione di questa Corte, rimas isolata (cfr. Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319, le cui condivisibili osservaz qui si richiamano), prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo la altrimenti consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata ed applic dalla sentenza impugnata, che, con non illogica motivazione, analizzando tutte le complessive circostanze del fatto, ha dettagliatamente evidenziato, con giudizio di merito qui altrimenti sindacabile, le ragioni per cui il reato di illecita detenzione di 242 dosi singole di cocaina a all’imputato non poteva ritenersi di lieve entità;
Ritenuto che è parimenti inammissibile il secondo motivo, essendo adeguata e non manifestamente illogica la assorbente ragione ostativa indicata in sentenza per negare l circostanza attenuante invocata, essendo evidente che le motivazioni nella specie addotte per negare la lieve entità del fatto a fortiori valgono a giustificare l’insussistenza del requisito di speciale tenuità dell’offesa richiesto dall’art. 62 n. 4 cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. ^6 Così deciso il (23 gennaio nD3D.