Spaccio e arresti domiciliari: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui criteri che distinguono la detenzione di stupefacenti per uso personale da quella finalizzata allo spaccio, soprattutto in un contesto delicato come quello degli spaccio e arresti domiciliari. La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, ribadisce come una serie di indizi precisi e concordanti possano fondare una condanna, e sottolinea i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in appello per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish e marijuana. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che le sostanze erano state rinvenute all’interno dell’abitazione dell’imputato mentre quest’ultimo si trovava già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nonostante questa restrizione, l’attività illecita veniva organizzata e portata avanti proprio dal suo domicilio.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su tre principali motivi:
1. Travisamento della prova: Sosteneva che le modalità di detenzione della droga fossero compatibili con un uso esclusivamente personale e che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente le prove.
2. Difetto di motivazione: Lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Vizio motivazionale: Contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul tema dello Spaccio e arresti domiciliari
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della decisione sono articolate e forniscono indicazioni preziose.
### Manifesta Infondatezza e Genericità del Ricorso
In primo luogo, la Corte ha qualificato i motivi del ricorso come generici, privi di un reale confronto critico con la sentenza impugnata e meramente ripropositivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ricorda che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza logico-giuridica della decisione dei giudici di merito. Un ricorso che non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza d’appello è destinato all’inammissibilità.
### Gli Indizi Plurimi per lo Spaccio e arresti domiciliari
La Corte ha confermato che la finalità di spaccio era stata logicamente desunta non da un singolo elemento, ma da una serie di indizi sintomatici, gravi, precisi e concordanti. Tra questi:
* La quantità e la pluralità delle sostanze stupefacenti rinvenute.
* Il possesso di un bilancino di precisione, occultato in un cassetto.
* Il ritrovamento di banconote di vario taglio.
* La presenza di un’agenda contenente una vera e propria contabilità dell’attività di spaccio.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno reso l’ipotesi dell’uso personale del tutto inverosimile, anche considerando il contesto di spaccio e arresti domiciliari.
### L’Esclusione dell’Art. 131-bis e delle Attenuanti Generiche
La Cassazione ha ritenuto corretta anche l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno sottolineato la rilevanza del pericolo creato, data la quantità e qualità della droga, e soprattutto la complessiva condotta dell’imputato. Organizzare un’attività di spaccio dal proprio domicilio mentre si è agli arresti domiciliari è una condotta che non può essere considerata di particolare tenuità.
Allo stesso modo, le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità del reato, delle modalità esecutive e dei precedenti penali del soggetto, elementi che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la finalità di spaccio non richiede la prova diretta della cessione, ma può essere dimostrata attraverso elementi indiziari chiari e convergenti. Inoltre, la condotta di chi delinque approfittando della misura degli arresti domiciliari dimostra una particolare gravità e ostinazione, che giustifica un trattamento sanzionatorio rigoroso e l’esclusione di benefici come la non punibilità per tenuità del fatto o le attenuanti generiche. Infine, viene confermata la necessità che il ricorso per cassazione non si limiti a una sterile ripetizione delle argomentazioni già respinte, ma contenga una critica puntuale e specifica della motivazione della sentenza impugnata.
Quando la detenzione di droga è considerata spaccio e non uso personale secondo la Corte?
Secondo la Corte, la finalità di spaccio viene desunta da una serie di elementi sintomatici e concordanti, come la quantità e varietà della sostanza, il possesso di un bilancino di precisione, la presenza di banconote di vario taglio e la tenuta di una contabilità dell’attività illecita.
È possibile ottenere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) se si spaccia da casa durante gli arresti domiciliari?
No, la Corte ha escluso tale possibilità. La condotta di organizzare lo spaccio dal proprio domicilio mentre si è sottoposti a una misura cautelare come gli arresti domiciliari è considerata di particolare gravità e rileva un pericolo significativo per il bene giuridico tutelato, rendendo incompatibile l’applicazione della causa di non punibilità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, generico, non si confronta criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, oppure si limita a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza individuare specifici vizi logico-giuridici nella decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole della detenzione, con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana che era stata rinvenuta all’interno della sua abitazione mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità ei suoi confronti assumendo il travisamento della prova, atteso che le modalità di detenzione dello stupefacente erano compatibili con un uso personale dello stesso; lamenta difetto di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.; nonché vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzioNOMErio.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
3.1 GLYPH Manifestamente infondato è, in particolare, il motivo di ricorso concernente l’esclusione della finalità di spaccio, la quale è stata logicamente desunta da una serie di elementi sintomatici (quantità e pluralità degli stupefacenti rinvenuti, possesso di un bilancino di precisione occultato all’interno di un cassetto della scrivania, possesso di banconote di vario taglio, agenda con una contabilità), che sono stati valorizzati con logica struttura argomentativa in relazione alla quale è mancato del tutto un confronto nei motivi di ricorso.
3.2 GLYPH Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza de pericolo al bene giuridico protetto, considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente il quale, pure sottoposto a misura cautelare domiciliare non solo aveva il possesso di non modeste quantità di stupefacente di diversa natura, ma ne organizzava lo spaccio dal proprio domicilio.
3.3 Le circostanze generiche sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare, in considerazione della gravità del reato e delle modalità esecutive della condotta e in ragione dei precedenti penali del reo e pertanto attraverso un adeguato ed esauriente apparato motivazionale.
3.4 II trattamento sanzioNOMErio è stato regolato sulla base di criteri edittali mediminimi fornendo adeguata motivazione, mediante il richiamo alle modalità della condotta e ai precedenti penali, delle ragioni per cui lo stesso non è stato improntato ai minimi edittali.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente