Spaccio di stupefacenti: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di spaccio di stupefacenti rappresenta una delle fattispecie più complesse del nostro ordinamento penale, specialmente quando la difesa tenta di contestare la ricostruzione dei fatti in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardanti l’inammissibilità dei ricorsi che mirano a una rivalutazione del merito.
I fatti e il reato di spaccio di stupefacenti
La vicenda trae origine dall’arresto di un soggetto sorpreso dalle forze dell’ordine mentre prelevava involucri di droga nei pressi di un edificio per consegnarli a un acquirente in cambio di denaro. Durante l’operazione, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori dosi di cocaina e hashish nascoste nello stesso luogo. I giudici di merito, basandosi sulle testimonianze dirette degli operanti, avevano confermato la responsabilità penale dell’imputato.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello lamentando vizi di motivazione, cercando di mettere in discussione la dinamica della cessione e il possesso della sostanza. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come tali censure fossero dirette a ottenere un nuovo esame dei fatti, operazione preclusa nel giudizio di legittimità.
La decisione della Corte sulla responsabilità penale
La Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora la motivazione della sentenza di merito sia immune da vizi logico-giuridici, essa risulta insindacabile. Nel caso di specie, il nesso tra l’osservazione diretta della polizia e il ritrovamento della droga è stato ritenuto un elemento probatorio solido e coerente. La condotta di spaccio di stupefacenti è stata dunque confermata integralmente.
Un punto di particolare rilievo riguarda la conferma della recidiva. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che, analizzando il certificato penale dell’imputato, hanno riscontrato una spiccata inclinazione alla commissione di reati della stessa indole, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per Cassazione. La Corte ha chiarito che le doglianze proposte erano meramente fattuali e già ampiamente vagliate nei gradi precedenti. La struttura logica della sentenza impugnata è stata giudicata perfetta: la flagranza del reato, unita al rinvenimento di ulteriori sostanze nello stesso punto di prelievo, non lascia spazio a interpretazioni alternative plausibili. Inoltre, l’applicazione dell’art. 616 c.p.p. ha imposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, non essendo emersi elementi per un esonero.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Per chi affronta un’accusa di spaccio di stupefacenti, è essenziale che la strategia difensiva si concentri sulla correttezza procedurale e sulla logica giuridica della decisione, piuttosto che sulla semplice negazione dei fatti accertati. La conferma della recidiva sottolinea inoltre l’importanza della storia giudiziaria dell’imputato nella determinazione della pena finale.
È possibile contestare le prove testimoniali in Cassazione?
No, la Cassazione non può riesaminare l’attendibilità delle prove o dei testimoni, ma può solo verificare se la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente con le norme di legge.
Cosa comporta il riconoscimento della recidiva specifica?
La recidiva specifica comporta un aumento della pena e riflette una maggiore pericolosità sociale del reo, derivante dalla reiterazione di reati della stessa natura, come lo spaccio.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese legali proprie, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, solitamente compresa tra mille e tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49917 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49917 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BISIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice’ di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.
I giudici di merito hanno logicamente ravvisato la responsabilità del prevenuto alla luce di quanto riferito dagli operanti, i quali avevano visto l’imputa prendere della droga e consegnarla ad una persona di fronte ad un palazzo sito in INDIRIZZO, ove egli stava stazionando da alcuni minuti prima della notata cessione dello stupefacente. Nello stesso luogo ove l’imputato si era chinato per prendere l’involucro poi consegnato al cessionario, in cambio di una banconota, venivano trovati altri due involucri in plastica e altri frammenti contenenti sostan stupefacente (cocaina e hashish). Tali dati probatori hanno legittimamente indotto i giudicanti ad affermare la penale responsabilità del prevenuto per il reato ascritto sulla scorta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Analogo discorso vale per la recidiva, che è stata riconosciuta in considerazione dei numerosi precedenti e della ravvisata inclinazione dell’imputato alla commissione di reati in materia di stupefacenti, come dimostrato dalla commissione di quello in oggetto.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Presidente