Spaccio di stupefacenti: quando il ricorso è inammissibile
Lo spaccio di stupefacenti rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale, specialmente quando la condotta si protrae nel tempo con modalità organizzate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini della legittimità dei ricorsi, sottolineando che la mera riproposizione di critiche già vagliate nel merito conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
La gravità dello spaccio di stupefacenti nel giudizio di merito
Il caso in esame riguarda un imputato condannato per un’attività di spaccio estesa su diversi territori e protratta per diversi anni. La Corte d’Appello aveva già evidenziato come la condotta non fosse episodica, ma inserita in un contesto di approvvigionamento costante di elevati quantitativi di droga. La difesa ha tentato di contestare la qualificazione giuridica del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma senza apportare elementi di novità rispetto al precedente grado di giudizio.
La continuità e la capillarità della condotta illecita
I giudici hanno posto l’accento sulla frequenza delle cessioni e sull’ampia platea di clienti serviti. Questi fattori dimostrano una spiccata capacità di diffusione della sostanza stupefacente, rendendo la condotta particolarmente offensiva per la salute pubblica e l’ordine sociale. La dosimetria della pena, in questi casi, tiene conto della professionalità dimostrata dal reo.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura manifestamente infondata e ripetitiva dei motivi di ricorso. L’imputato si è limitato a riproporre le medesime censure già sollevate dinanzi alla Corte di Appello, le quali erano state puntualmente disattese con motivazione logica e coerente. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte territoriale aveva correttamente apprezzato la consistenza dello spaccio, valorizzando l’abitualità e i contatti con organizzazioni criminali per l’approvvigionamento. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo proprio in virtù della gravità oggettiva dei fatti e della personalità del ricorrente, elementi già ampiamente considerati per la determinazione della pena base.
Le conclusioni
Il provvedimento in esame chiarisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando la decisione impugnata è sorretta da un apparato motivazionale solido e privo di vizi logici, la riproposizione delle stesse difese non può trovare accoglimento. La condanna definitiva comporta non solo l’esecuzione della pena, ma anche l’obbligo di versare una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende, sanzionando così l’esperimento di un’impugnazione priva di fondamento giuridico. La lotta allo spaccio di stupefacenti continua a trovare nella giurisprudenza un baluardo rigoroso contro le attività criminali strutturate.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse critiche già respinte nei gradi precedenti senza evidenziare specifici vizi di legittimità della sentenza.
Quali elementi impediscono la concessione delle attenuanti generiche?
L’abitualità della condotta, la gravità del fatto, l’elevato quantitativo di droga e la capacità di diffusione sul territorio sono elementi che giustificano il diniego delle attenuanti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta il passaggio in giudicato della condanna, il pagamento delle spese processuali e, spesso, una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49596 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49596 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si rivolgono critiche alla qualificata condott ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche censure rispetto alle quali la Corte di appello: apprezzato la consistenza della condotta di spaccio che, portata avanti in vari territori, pe anni ed in favore di numerosi clienti, costituiva manifestazione di una più ampia capacità diffusione stupefacente tramite contatti con organizzazioni che provvedevano al costante approvvigionamento di elevati quantitativi di stupefacente; ha valorizzato l’abitualità condotta posta in essere per anni connotata da capillarità e frequenza, al contempo osservando che gli elementi evidenziati nei motivi di gravame fossero stati già valorizzati ai fini dosimetria della pena;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023