Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48968 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48968 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bari, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa in relazione a ipotesi di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti e in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale sulle questioni oggetto di ricorso risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il PrOdeOtel i Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il Consigliere estensore