Spaccio di Stupefacenti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sul reato di spaccio di stupefacenti e sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un soggetto condannato per detenzione di hashish con finalità di cessione, confermando la decisione dei giudici di merito. Analizziamo insieme i punti salienti di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna emessa dal Tribunale di Savona e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Genova. Un giovane uomo veniva riconosciuto colpevole di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, finalizzata allo spaccio. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi. In particolare, contestava l’affermazione della sua responsabilità, ritenendo insufficienti le prove sulla destinazione della droga all’attività di spaccio. Inoltre, si doleva della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), del mancato riconoscimento di attenuanti e del diniego della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati, generici e, soprattutto, ripropositivi di argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, il ricorrente non aveva sollevato critiche specifiche e pertinenti contro la logica della sentenza impugnata, ma si era limitato a ripetere le sue tesi difensive.
Le Motivazioni della Corte sullo Spaccio di Stupefacenti
La Corte ha ritenuto il ragionamento del giudice d’appello pienamente coerente e logico, basato su elementi processuali concreti. Vediamo quali sono gli aspetti chiave che hanno portato a questa conclusione.
Gli Indici Sintomatici dello Spaccio
Per stabilire la finalità di spaccio, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato una serie di ‘indici sintomatici’, ovvero elementi che, nel loro insieme, lasciano presumere l’intenzione di cedere la sostanza a terzi. Questi includevano:
* Modalità di occultamento: la droga era nascosta negli slip, una tecnica spesso usata per eludere i controlli.
* Dato ponderale e qualitativo: la quantità e l’ottima qualità dell’hashish sono state ritenute significative.
* Assenza di reddito: il ricorrente non aveva fonti di reddito lecite che potessero giustificare l’acquisto della sostanza per un uso meramente personale.
* Contesto: la detenzione avveniva in un luogo pubblico, suggerendo una disponibilità alla cessione.
Il Rigetto delle Attenuanti e della Non Punibilità
La Corte ha confermato anche la decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e altre attenuanti. La motivazione si fonda sulla rilevanza del pericolo creato al bene giuridico tutelato (la salute pubblica), considerati i profili quantitativi e qualitativi dello stupefacente e la condotta complessiva del soggetto. Per quanto riguarda le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, il diniego è stato giustificato dall’assenza di elementi positivi da valorizzare. Al contrario, il comportamento successivo al reato, caratterizzato da ripetute violazioni delle misure imposte e da nuove pendenze giudiziarie, delineava una prognosi negativa sulla sua futura condotta.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Motivi generici, ripetitivi o che mirano a una nuova valutazione delle prove sono destinati all’inammissibilità. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto in questo caso.
Quali elementi possono dimostrare l’intenzione di spaccio di stupefacenti, anche in assenza di una vendita diretta?
Secondo la Corte, l’intenzione di spacciare può essere provata attraverso ‘indici sintomatici’ come le modalità di occultamento della sostanza (es. nascosta negli indumenti intimi), la quantità e la qualità della droga, l’assenza di fonti di reddito che giustifichino un acquisto per uso personale e il fatto di portarla in un luogo pubblico.
Perché può essere negata la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ in un caso di droga?
La non punibilità può essere esclusa quando, nonostante la quantità non sia enorme, la condotta complessiva e la qualità della sostanza rivelano una significativa pericolosità per la salute pubblica. La valutazione del giudice considera tutti gli aspetti del caso, non solo il peso della droga.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, poiché si ritiene che l’impugnazione avesse un carattere palesemente dilatorio o infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Savona che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole della detenzione, con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti oltre ogni ragionevole dubbio, evidenziando la insufficienza della trama argomentativa in relazione alla destinazione dello stupefacente ad attività di spaccio; si duole altresì con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., e del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen., nonché del rifiuto delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha valorizzato gli indici sintomatici di una finalità d spaccio, quali le modalità di presentazione e di occultamento della sostanza stupefacente (negli slip), il dato ponderale e l’ottima qualità dello stupefacente, l’assenza di fonti di reddito che giustificassero l’acquisto per uso meramente personale e la circostanza che lo stupefacente fosse portato in luogo pubblico.
Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis e l’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen. con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, i ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto considerati i profil ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente. Circostanze generiche e sospensione condizionale della pena sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare, a fronte poi di comportamento successivo al reato che ha visto il prevenuto violare ripetutamente le prescrizioni inerenti alla misura imposta, nonché essere destinatario di un’altra notizia di reato in materia di armi e con un carico pendente per il reato di cui all’art.340 cod.pen., così
da escludersi una prognosi positiva sull’astensione del prevenuto dalla commissio di ulteriori reati.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilato del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a gius stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente ,