Spaccio di stupefacenti: la Cassazione conferma il rigore probatorio
Il tema dello spaccio di stupefacenti torna al centro dell’attenzione della Suprema Corte con una recente ordinanza che chiarisce i confini della revisione in sede di legittimità. Quando la motivazione di una sentenza di merito appare logica e coerente, il ricorso basato sulla semplice contestazione dei fatti è destinato all’inammissibilità.
L’analisi dei fatti e il ricorso
Il caso riguarda un soggetto condannato nei gradi di merito per la detenzione di sostanze stupefacenti destinate alla cessione. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando presunti vizi nella valutazione delle prove e una presunta illogicità della motivazione. In particolare, si contestava la ricostruzione operata dai giudici di merito circa la reale destinazione della sostanza, cercando di scardinare il nesso tra il possesso e la finalità di spaccio.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha respinto fermamente le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato che il provvedimento impugnato non presentava alcuna lacuna logica. Al contrario, la sentenza d’appello aveva analizzato in modo esaustivo i dati fattuali, giungendo alla conclusione che la sostanza detenuta fosse inequivocabilmente destinata allo spaccio di stupefacenti.
Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito: se la motivazione del giudice territoriale è lineare e rispetta i canoni dell’onere probatorio, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella già espressa.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Gli Ermellini hanno chiarito che le critiche della difesa non riguardavano violazioni di legge, ma si limitavano a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova, operazione preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha valorizzato correttamente le emergenze processuali, evidenziando la mancanza di elementi difensivi capaci di neutralizzare la forza inferenziale degli indizi raccolti dall’accusa. La coerenza logica del ragionamento seguito dai giudici di merito è stata ritenuta insindacabile, poiché basata su un esame completo e razionale delle circostanze di tempo e di luogo del ritrovamento della sostanza.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di ricorsi manifestamente infondati. Questa decisione ribadisce l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità reali, evitando di riproporre in Cassazione questioni di puro fatto già ampiamente vagliate nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è basato solo sulla valutazione dei fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Corte di Cassazione si occupa solo di legittimità e non può riesaminare il merito delle prove se la motivazione del giudice è logica.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Come viene provata la finalità di spaccio?
Viene dedotta da elementi concreti come la quantità della sostanza, le modalità di confezionamento e l’assenza di prove che ne dimostrino l’uso esclusivamente personale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 750 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 750 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ut-o che ricorso è inammissibile perché riposa su doglianze manifestamente infondate perché afferenti ad asseriti vizi nella valutazione della prova o comunque a profilo di pal Hoqcità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato smentisce integralmente perché da conto di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente snn dei dati fattua nel giungere alla conclusione della finalizzazione allo soaccio d 5i.ostanza detenuta, valorizzando coerentemente le emergenze acquisite senza mai sovvertire ii canoni deli’onere probatorio gravante sull’accusa ma semplicemente rimarcando l’assenza di comprovati elementi diretti a sostenere la tesi difensiva nella ricostruzione della vicenda ev 32r ,–;;Iperare e contraddire la stringente forza inferenziale di quelli sottolineati a so r;ell’imputazione;
-,:evaLci che all’inammissibiiita dei ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
PQ.M.
i7i)chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe brocescuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 4 novembre 2022.