Spaccio di stupefacenti: quando il ricorso è inammissibile
Lo spaccio di stupefacenti rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale, specialmente per quanto riguarda la distinzione tra l’ipotesi ordinaria e quella di lieve entità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito l’importanza della specificità dei motivi di ricorso quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto.
Il caso e la condanna in appello
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, escludendo l’applicazione del comma quinto dell’art. 73 d.P.R. 309/90, che prevede pene ridotte per i casi di lieve entità. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione, senza tuttavia articolare critiche puntuali alla decisione di secondo grado.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha evidenziato come l’impugnazione fosse caratterizzata da una genericità assoluta. Il ricorrente non ha saputo spiegare le ragioni per cui la sentenza impugnata presentasse vizi logici o giuridici, limitandosi a una contestazione astratta. La Corte ha ribadito che, in presenza di una motivazione congrua da parte dei giudici di merito, il ricorso deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre tesi già respinte.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla carenza strutturale del ricorso. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e completa sia sulla finalità di spaccio di stupefacenti sia sul diniego della lieve entità. Al contrario, l’atto di ricorso non ha affrontato i punti chiave della sentenza d’appello, rendendo impossibile un nuovo esame. La genericità dei motivi impedisce alla Cassazione di entrare nel merito, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza sottolineano le gravi conseguenze processuali ed economiche di un ricorso mal formulato. Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità comporta l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata determinata in 3000 euro, riflettendo la natura delle questioni dedotte e la manifesta infondatezza del ricorso. Questo provvedimento ricorda che la difesa tecnica deve essere rigorosa e mirata a scardinare i punti deboli della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Quando si applica l’ipotesi di lieve entità nello spaccio?
Si applica quando, per mezzi, modalità della condotta o quantità e qualità delle sostanze, il fatto presenta una ridotta offensività per la salute pubblica.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende viene determinata dal giudice e può arrivare fino a 3000 euro in base alla gravità dei vizi del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39626 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39626 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alla detenzione finalizzata allo spaccio e sia in merito al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve del comma quinto dell’art. 73 d.P.R. 309/90, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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