Spaccio di stupefacenti: i limiti del ricorso in Cassazione
Il contrasto allo spaccio di stupefacenti passa attraverso un rigido controllo processuale, dove la precisione dei motivi di impugnazione gioca un ruolo determinante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di formulare censure specifiche, specialmente quando ci si trova di fronte a una doppia conforme di colpevolezza.
Il caso e la detenzione di cocaina
La vicenda riguarda un soggetto condannato nei primi due gradi di giudizio per la detenzione di un quantitativo di cocaina corrispondente a circa 308 dosi medie giornaliere. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza di appello contestando la destinazione allo spaccio della sostanza e la confisca delle somme di denaro sequestrate durante le operazioni di polizia.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La Corte ha evidenziato come le doglianze relative alla responsabilità penale fossero manifestamente infondate e generiche. Quando i giudici di primo e secondo grado concordano pienamente sulla ricostruzione dei fatti (cosiddetta doppia conforme), il ricorrente ha l’onere di scardinare le motivazioni con argomentazioni di estrema precisione, cosa non avvenuta in questo caso.
Per quanto riguarda la confisca del denaro, la Cassazione ha applicato un principio cardine della procedura penale: non possono essere dedotte in sede di legittimità questioni che non sono state precedentemente devolute al giudice d’appello. Il mancato inserimento di tale punto nei motivi d’appello preclude definitivamente la possibilità di discuterne davanti agli Ermellini.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono principalmente nella natura del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di merito ma un giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che il primo motivo di ricorso ignorava gli indici fattuali già ampiamente dimostrati nei gradi precedenti, i quali confermavano inequivocabilmente la destinazione allo spaccio della cocaina. La genericità delle contestazioni rende il ricorso inidoneo a scalfire il giudizio già espresso. In secondo luogo, l’inammissibilità del motivo sulla confisca deriva dal principio di preclusione: il sistema processuale impedisce di saltare i gradi di giudizio su specifici punti della sentenza, garantendo che la Cassazione si pronunci solo su quanto già vagliato dai giudici di merito.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla conferma definitiva della condanna e all’applicazione di pesanti sanzioni accessorie. Oltre al rigetto delle istanze difensive, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea come la strategia difensiva debba essere completa sin dal grado di appello, poiché ogni omissione in quella sede diventa insanabile nel giudizio di legittimità. La sentenza funge da monito sulla necessità di una difesa tecnica che sappia individuare tempestivamente tutti i punti critici del provvedimento impugnato.
Cosa accade se un motivo di ricorso non viene presentato in appello?
Se una questione non viene sollevata durante il giudizio di appello, non può essere proposta per la prima volta in Cassazione. In tal caso, il motivo viene dichiarato inammissibile per mancata devoluzione.
Qual è il rilievo del numero di dosi nel reato di spaccio?
Il numero di dosi, come le 308 rinvenute in questo caso, costituisce un indice fattuale decisivo per dimostrare che la sostanza non è destinata all’uso personale ma alla vendita.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44095 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44095 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato ol genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabili riferimento agli indici fattuali dimostrativi della destinazione allo spaccio del q stupefacente pari a n. 308 dosi circa di cocaina (v. pg. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo r avente ad oggetto la confisca della somma di denaro sequestrata, è inammissibile avendo riguardo a questione non devoluta in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023