Spaccio di Stupefacenti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’esito di un processo penale, soprattutto in materie delicate come lo spaccio di stupefacenti, dipende non solo dalle prove raccolte ma anche dalla capacità della difesa di articolare le proprie ragioni in modo specifico e pertinente in ogni fase del giudizio. Un ricorso presentato in maniera generica, che non si confronta criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, è destinato all’insuccesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando i confini tra un’argomentazione difensiva valida e una censura inefficace.
I Fatti del Caso: Droga Nascosta in un Vano Condominiale
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, del tipo hashish, era stata rinvenuta abilmente nascosta all’interno di un vano comune dell’edificio condominiale di residenza dell’imputato. I giudici di merito avevano ritenuto provata la finalità di spaccio, condannando l’uomo alla relativa pena di giustizia.
Le Doglianze del Ricorrente e lo spaccio di stupefacenti
Di fronte alla Suprema Corte, la difesa dell’imputato ha sollevato diverse questioni, lamentando una violazione di legge sotto più profili. In sintesi, i motivi di ricorso si concentravano su tre punti principali:
1. Errata qualificazione del fatto: Si sosteneva che la sostanza stupefacente fosse destinata all’uso personale e non allo spaccio.
2. Errata applicazione della recidiva e della pena: Si contestava l’aumento di pena dovuto alla recidiva e la misura della sanzione inflitta.
3. Mancato riconoscimento della causa di non punibilità: Si richiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della Corte offrono spunti di riflessione cruciali sull’onere di specificità che grava su chi impugna una sentenza.
La Genericità del Ricorso: Un Vizio Fatale
Il primo e fondamentale motivo di rigetto risiede nella genericità dei motivi presentati. La Corte ha sottolineato come il ricorso fosse privo di un reale confronto con la sentenza d’appello e non contenesse una critica puntuale alle argomentazioni dei giudici di secondo grado. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse tesi già respinte, ma deve individuare e contestare specifici vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della decisione impugnata.
Uso Personale vs. Spaccio: Gli Indici Rivelatori
I giudici hanno confermato la correttezza della valutazione operata dalla Corte d’Appello nel distinguere tra uso personale e spaccio di stupefacenti. La destinazione allo spaccio è stata logicamente desunta da una serie di elementi oggettivi, tra cui:
* La quantità rilevante della sostanza.
* Il numero di dosi che se ne potevano ricavare.
* Le modalità di occultamento, definite come una condotta improntata ad “astuzia” per nascondere la droga, incompatibile con una mera detenzione per consumo personale.
La Valutazione della Recidiva e della Pena
Anche la censura relativa alla recidiva è stata ritenuta infondata. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente motivato l’aumento di pena, valorizzando la progressione criminale dell’imputato e la distanza temporale tra i reati commessi. Questi elementi, secondo la Corte, sono espressione di una maggiore pericolosità sociale che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo. La pena, inoltre, era stata determinata in una misura vicina al minimo previsto dalla legge.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Infine, la Cassazione ha ritenuto corretta l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha specificato che l’offesa non poteva considerarsi “modesta” a causa del numero di dosi ricavabili e, ancora una volta, della condotta astuta tenuta per nascondere lo stupefacente, indicativa di una maggiore consapevolezza criminale.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente lamentare genericamente una violazione di legge, ma è necessario demolire, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico della sentenza che si intende impugnare. Nel contesto dello spaccio di stupefacenti, elementi come la quantità, le dosi e le modalità di occultamento rimangono indicatori cruciali che, se non contestati con argomenti pertinenti e specifici, blindano la motivazione dei giudici di merito e conducono inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Quando un ricorso in Cassazione per spaccio di stupefacenti viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, è privo di un’analisi censoria specifica dei punti della decisione e si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti.
Quali elementi distinguono lo spaccio di stupefacenti dall’uso personale secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, gli elementi decisivi per escludere l’uso personale e configurare lo spaccio sono: la rilevante quantità dello stupefacente, il numero di dosi che se ne possono ricavare e le particolari modalità di occultamento, che denotano astuzia e una finalità diversa dal semplice consumo.
Perché in questo caso non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità è stata esclusa perché l’offesa non è stata ritenuta di modesta entità. Tale valutazione si è basata sul numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata e sulla condotta dell’imputato, caratterizzata da astuzia nel nascondere la droga, elementi che indicano una gravità non trascurabile del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44519 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44519 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 14 Marzo 2022 la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, nascosta in un vano condominiale e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia.
2.11 ricorrente lamenta violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità, laddove lo stupefacente rinvenuto poteva essere destiNOME all’uso personale, con riferimento all’applicazione della recidiva, alla misura della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. L’uso personale è stato escluso sulla base della rilevante quantità dello stupefacente, delle dosi ricavabili e delle modalità di occultamento. La recidiva è stata ritenuta espressione di maggiore pericolosità criminale sulla base di un ragionamento logico che ha valorizzato la progressione criminale dei reati commessi e la distanza temporale tra gli stessi. La pena risulta essere stata poi determinata sulla base di criteri più vicini alla part bassa della forchetta edittale e la causa di non punibilità è stata esclusa in ragione di una offesa certamente non modesta in ragione delle dosi ricavabili e di una condotta improntata ad astuzia nel nascondere la droga.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.