Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 407 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 407 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Ceglie Messapica (Le) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 2/8/2022 del Tribunale del riesame di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2/8/2022, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava la richiesta avanzata ex art. 309 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta il 22/7/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi con riguardo al delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
violazione degli artt. 73 contestato, 191, 192, 271 e 273 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe confermato la misura senza evidenziare elementi a riscontro della destinazione dello stupefacente allo spaccio, diversi dal dato ponderale; questo, per costante giurisprudenza, potrebbe al più rappresentare un indizio della destinazione stessa, ma dovrebbe esser comunque sostenuto da ulteriori dati obiettivi, del tutto assenti nella vicenda in esame. L’ordinanza, inoltre, non avrebbe considerato le capacità reddituali del COGNOME, il suo inserimento nell’azienda di famiglia e le disponibilità economiche di questa; negli stessi termini, il Tribunale non avrebbe valorizzato numerosi elementi di segno contrario allo spaccio, quali l’assenza di una consulenza tecnica sulla sostanza e sul numero di dosi ricavabili, ed il mancato ritrovamento di denaro o di strumenti di ausilio alla cessione;
la stessa censura è poi mossa con riguardo alle esigenze cautelari, che sarebbero state riconosciute pur in difetto dei presupposti, specie quanto alla concretezza ed attualità, date la tipologia di sostanza e le modalità di custodia non di occultamento – accertate dagli operanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato; le questioni proposte, peraltro con forte richiamo al merito della vicenda, sono state affrontate dal Tribunale in modo adeguato, e con logica e rigorosa conferma sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari in capo al COGNOME.
Quanto ai primi, in particolare, l’ordinanza ha evidenziato che: a) lo stupefacente in sequestro (575 grammi lordi di marijuana) era stato trovato occultato in un mobile dell’abitazione; b) la sostanza era suddivisa in due sacchetti (396+179 grammi), uno dei quali riportante la scritta “250 precise”, con verosimile riferimento al quantitativo originario; c) gli stessi sacchetti mostravano una probabile provenienza diversa; d) in sede di interrogatorio di garanzia, il ricorrente aveva riferito circostanze poi parzialmente smentite o corrette, come l’aver o meno già consumato parte della sostanza e l’importo della rata mensile della vettura di lusso (una Maserati) acquistata per 47mila euro (rata indicata in 500 euro mensili, ma poi accertata esser pari a 950 euro mensili).
4.1. Alla luce di tutti questi elementi, e valutato anche il reddito mensile goduto dal COGNOME (pari a 1.200 euro), il Tribunale – con motivazione logica e rigorosa – ha dunque ritenuto adeguatamente riscontrati i gravi indizi di colpevolezza, ravvisati non solo nel dato ponderale (come invece a più riprese si
legge nell’impugnazione), ma anche in una serie di indici oggettivi e di sicura valenza indiziaria. E senza che, in termini contrari, si possa qui accedere ad un’ulteriore valutazione dei profili di puro merito già esaminati dal Tribunale (come i redditi dell’indagato), perché non consentita a questa Corte di legittimità.
Il primo motivo di censura, quindi, deve essere rigettato.
Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche in ordine alle esigenze cautela ri.
5.1. Sul punto, l’ordinanza ha sottolineato la pericolosità del ricorrente, richiamando la sistematicità ed organizzazione dell’attività illecita, desunta dal dato ponderale della sostanza, evidentemente ritenuto significativo, e dal tenore di vita, logicamente giudicato incompatibile con il reddito lecito documentato dallo stesso COGNOME. Muovendo da ciò, il Tribunale ha poi evidenziato che, nonostante l’incensuratezza, la misura degli arresti domiciliari risultava l’unica proporzionata ed adeguata al caso di specie, e che la capacità a delinquere del soggetto non appariva contenibile mediante un’altra meno afflittiva. Ebbene, a fronte di questi argomenti, il ricorso risponde con inammissibili affermazioni di puro merito (con le quali richiama l’incensuratezza e l’assenza di esigenze cautelari, oltre ai già citati dati reddituali), e con un generico richiamo ai requisiti della concretezza ed attualità delle esigenze cautelati, che – senza confronto con gli argomenti del Tribunale già citati – difetterebbero nel caso di specie.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022
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