Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9688 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9688 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BENIN CITY( NIGERIA) il DATA_NASCITA NOME nato a JABAKUMDA( GAMBIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Sciacca il 9 maggio 2024 con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione e 12.000 di euro ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 pen. e 73, co. 1 e 1 bis, del d. P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Sciacca il 25 ottobre 2022
Letta la memoria del 7 dicembre 2025, con cui l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Osservato che l’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME e il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, con i quali si contesta l’omesso riconoscimento della fattispecie di cui all’ar comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sono manifestamente infondati, in quanto volti prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’ade ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpreta riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in manier non illogica, la pluralità delle sostanze illecitamente detenute (cocaina pari a 11,19 grammi 74,65 dosi ricavabili ed eroina pari 0,087 grammi con 3,48 dosi ricavabili) e la suddivisio vari sacchetti, ciò a riprova dell’esistenza di un’attività di spaccio di dimensioni non trasc
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa di NOME COGNOME censura, sott profilo di violazione di legge e vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevo dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi. La Corte territoriale infatti, nel richiamare gli accer dei C.C. di Sciacca, ha precisato che la condotta del ricorrente, lungi dal qualificarsi in ter mera connivenza non punibile, si è concretizzata in un valido apporto causale, consistito n trasportare con la propria autovettura un quantitativo di stupefacente ben visibile, pe posizionato nel sedile posto al suo fianco, essendo altresì significativa la reazione nervosa te dall’imputato al momento del controllo di RG. (cfr. pagine, 2, 3 e 4 della sentenza impugnata
Sottolineato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa di NOME COGNOME dedu l’erronea applicazione dell’art. 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Cor di appello rimarcato l’adeguatezza della pena, peraltro fissata in misura corrispondente al mini edittale e già mitigata dal riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche
Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti val di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere a c dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.