Spaccio di stupefacenti: la responsabilità nel concorso di persone
Lo spaccio di stupefacenti è un reato che può coinvolgere diversi soggetti con ruoli differenti, ma ugualmente rilevanti sotto il profilo penale. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha chiarito come la semplice ricezione del denaro possa bastare a configurare il concorso nel reato, escludendo al contempo benefici legati alla scarsa gravità del fatto in presenza di precedenti penali.
Il caso e la partecipazione al reato
La vicenda riguarda un giovane condannato per aver partecipato all’attività illecita del genitore. Nello specifico, mentre il padre consegnava la dose all’acquirente, il figlio riceveva materialmente la banconota pattuita per lo scambio. La difesa ha tentato di contestare il concorso nel reato, cercando di derubricare la condotta o di ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno respinto ogni doglianza, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato che il primo motivo di ricorso era meramente reiterativo di questioni di fatto già ampiamente vagliate nei gradi precedenti. In particolare, l’atto di ricevere il prezzo della cessione è stato considerato una prova schiacciante della partecipazione attiva e consapevole alla dinamica delittuosa.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri principali. In primo luogo, la responsabilità penale nel concorso di persone non richiede necessariamente il compimento dell’atto tipico (la consegna della droga), essendo sufficiente un contributo causale agevolatore, come la riscossione del provento economico. In secondo luogo, l’esclusione della particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) è stata correttamente motivata dai giudici di merito attraverso l’analisi della personalità del reo. La non occasionalità della condotta, unita alla presenza di precedenti penali, impedisce per legge l’applicazione di questo beneficio, poiché il fatto non può essere considerato isolato o di scarso rilievo sociale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce il rigore della giurisprudenza in materia di stupefacenti quando emerge una struttura collaborativa, anche minima, tra più soggetti. La ricezione del denaro non è un atto neutro, ma un elemento costitutivo della partecipazione allo spaccio. Inoltre, la storia giudiziaria dell’imputato rimane un parametro fondamentale: chi ha già precedenti non può sperare nel riconoscimento della tenuità del fatto, subendo così l’intero carico sanzionatorio previsto dalla legge, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende.
Si può essere condannati per spaccio se si riceve solo il denaro?
Sì, la ricezione del prezzo della cessione costituisce un contributo attivo che configura il concorso nel reato di spaccio di stupefacenti.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
La tenuità del fatto viene esclusa quando la condotta non è occasionale o quando il soggetto presenta precedenti penali che ne qualificano negativamente la personalità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5341 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5341 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il primo motivo, relativo al concorso dell’imputato nella detenzione di stupefacente ascritta al padre, è meramente reiterativo di questioni di fatto, a fronte delle quali la Corte di appello ha ritenuto dirimente la circostanza per cui l’imputato riceveva personalmente la banconota costituente il prezzo della cessione della dose di stupefacente da parte del padre in favore dell’acquirente;
ritenuto che i restanti motivi, concernenti l’esclusione della tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio, sono aspecifici, avendo la Corte di appello individuato elementi oggettivi (in particolare la non occasionalità del fatto e i precedenti dai quali l’imputato è gravato), ampiamente idonei a giustificare la decisione adottata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
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Il Consigliere estensore
Il Presidente