Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7801 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7801 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannati alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 7 1 e 6 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo eroin cocaina del peso complessivo rispettivamente pari a grammi 24,853 e grammi 0,6707.
I ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine riconosciuta aggravante ex art. 73 co. 6 D.P.R. 309/90, per aver commesso il fatto in concors con NOME COGNOME, poi deceduto, in quanto quest’ultimo era mero proprietario dell’immobile ove lo stupefacente era detenuto e spacciato in sua assenza, non sussistendo quindi le condizioni per affermare la sua responsabilità.
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamen sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da viz logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle risultanze probatorie quali emerge che anche COGNOME NOME deteneva consapevolmente nell’abitazione di s proprietà sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sebbene il figlio abbia rivendicato come d esclusiva proprietà la sostanza stupefacente, ritenendo quindi che il reato sia stato commess con il concorso di tre soggetti. Infatti, aggiunge la Corte territoriale, NOME a consentito che nella propria abitazione avvenisse la vendita delle sostanze per il tramite NOME, sorpreso in flagranza, considerato che la sostanza era stata rinvenuta proprio nel camera da letto di NOME, che era stato rinvenuto un manoscritto con annotazioni di numeri e nomi e che anche i due acquirenti escussi a sommarie informazioni hanno confermato di essersi recati in quel luogo in altre occasioni per effettuare l’acquisto di sostanza stupefac
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026