Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9572 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9572 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi presentati da: 1.COGNOME NOME, nato a Lushnje (ALB) il DATA_NASCITA, 2.COGNOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, AVV_NOTAIO, cui il P.G. si Ł riportato in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. uditi, per l’imputato COGNOME, gli AVV_NOTAIO del Foro di Roma e NOME COGNOME del foro di Prato, che si sono riportati ai rispettivi ricorsi, chiedendone l’accoglimento. udito, per l’imputato NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO del Foro di Pistoia, che si Ł riportato al ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25/03/2025, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia del 28/06/2021, che aveva condannato NOME e NOME alla pena di anni 6 e mesi 6, euro 30.000,00 di multa ciascuno, in relazione ai reati di cui agli articoli 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, 81 cod. pen..
Avverso tale sentenza gli imputati propongono, tramite i rispettivi difensori di fiducia, distinti ricorsi per cassazione.
Il ricorso di NOME presentato dall’AVV_NOTAIO Ł articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione assente o apparente in riferimento al trattamento sanzionatorio e in particolare in riferimento al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si duole, in particolare della motivazione che ha ritenuto non meritevole di considerazione la circostanza che l’imputato sia regolarmente presente sul territorio dello Stato e dia lavoro a 15 persone, senza considerarlo elemento meritevole di considerazione nel percorso di recupero personale e sociale dopo i fatti addebitati.
3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla affermazione di responsabilità; la doglianza concerne numerosi profili: l’identificazione dell’imputato quale il «NOME», circostanza che il ricorrente contesta
fermamente; il contenuto delle intercettazioni, delle quali i giudici hanno selezionato le sole parti funzionali alla tesi accusatoria; le modalità di svolgimento dei fatti, che la sentenza di prima cura ricostruisce operando una mera sintesi della deposizione dell’operante di polizia giudiziaria.
Conclude ritenendo che la condanna si fondi non su prove, ma su illazioni.
Il ricorso di NOME presentato dall’AVV_NOTAIO Ł articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto il concorso dell’imputato nel reato contestato.
4.1.1. Evidenzia l’errore nella attribuzione allo stesso della intestazione ovvero uso della utenza telefonica NUMERO_TELEFONO, della SIM mobile NUMERO_TELEFONO e dell’utenza riconducibile all’IMEI 355921040414037.
La sentenza ritiene che il concorrente fuggitivo fosse l’odierno ricorrente sulla base di mozziconi di telefonate e dell’indizio (che tale non Ł) costituito dalla parentela con NOME, che Ł stato arrestato a bordo della BMW del ricorrente.
4.1.2. In ordine alla identificazione con il «NOME», la difesa aveva dedotto come l’imputato abbia numerosi parenti in Italia, tra cui un altro cugino, e la stessa Corte territoriale evidenzia come vi sia un probabile errore nell’attribuzione della parentela, posto che non si tratta del «cugino», ma del «figlio del cugino», senza far discendere da ciò le debite conseguenze (esiste anche un NOME, detto appunto «NOME», che Ł stato separatamente giudicato in abbreviato).
4.1.3. Quanto alla autovettura, la Corte, a fronte della impossibilità di provare che la sera del parcheggio l’imputato ne avesse la disponibilità, si limita ad affermare che egli ne aveva avuto una lunga disponibilità in un lasso temporale «coerente» con i fatti per cui si procede.
4.1.4. Del pari inconcludenti sono le deposizioni dei testi sulle utenze telefoniche, di una delle quali il teste di p.g. non ricordava neppure chi fosse il gestore.
Il difensore contesta poi il contenuto delle telefonate attribuite al ricorrente, evidenziando che il perito non ha potuto indicare i nomi dei conversanti e che non figurano servizi OCP successivi al fatto che abbiano consentito di identificare gli stessi.
Ancora, la SIM NUMERO_TELEFONO non Ł mai stata intestata al ricorrente, come da produzione della difesa.
Quanto alla utenza telefonica NUMERO_TELEFONO, la difesa ha chiesto piø volte l’acquisizione dei dati del titolare presso il gestore del relativo intestatario, il Tribunale ha disposto in tal senso presso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ma l’unica risposta pervenuta alla difesa, da RAGIONE_SOCIALE (in data 5/12/2018), esclude che l’utenza fosse intestata all’imputato.
Non Ł stata quindi acquisita una prova fondamentale a discarico.
4.1.5. Si censura, poi, l’apodittica identificazione del «NOME» nell’odierno imputato.
La sentenza, infatti, prima sconfessa l’approccio mnemonico-probabilistico del teste COGNOME nella attribuzione della paternità delle utenze telefoniche, poi però recupera tale paternità tramite un ragionamento circolare e autoreferenziale, in base al quale, poichØ dalle conversazioni emerge che l’utilizzatore delle utenze Ł «NOME», e NOME Ł NOME COGNOME, allora le utenze sono intestate a NOME.
La Corte poi non considera il fatto che NOME e COGNOME NOME, quando ripercorrono l’accaduto, utilizzano sempre il nome «NOME», mentre quando dialogano con colui che secondo l’accusa dovrebbe essere «NOME», non lo chiamano mai così.
4.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in riferimento al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO per NOME Ł articolato in 3 motivi.
5.1. Con il primo motivo lamenta carenza e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità.
Nell’atto di appello si era molto insistito sul fatto che il teste chiave del processo (tale COGNOME) aveva attribuito la cessione dello stupefacente a terze persone e non allo COGNOME, e che, solo dopo contestazione da parte del pubblico ministero delle dichiarazioni rese ai Carabinieri, aveva aggiustato il tiro indicando nel ricorrente il responsabile della cessione.
Si era dedotta l’inaffidabilità del COGNOME, in primo luogo in quanto testimone-imputato e quindi interessato ad ottenere una sostituzione della misura cautelare in atto e un trattamento sanzionatorio benevolo, e in secondo luogo in quanto animato da propositi vendicativi con chi aveva intrattenuto una relazione sentimentale con sua moglie.
Si era evidenziato come la perquisizione operata in casa dell’imputato sia stata negativa e come all’epoca dei fatti egli fosse in Grecia (era infatti partito il 6 luglio, ma la Corte territoriale ritiene che, in assenza di data certa del rientro, avrebbe potuto essere in Italia all’epoca dei fatti).
La motivazione offerta per disattendere le argomentazioni difensive non Ł corretta, perchØ tenta di ricondurre a unità dichiarazioni inconciliabilmente rese dal COGNOME nelle due occasioni e finisce con attribuire la enorme contraddizione al mero decorso del tempo dai fatti.
Insufficiente Ł anche la motivazione circa l’analisi della corrispondenza del COGNOME con la moglie.
5.2. con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in relazione alla omessa riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di lieve entità.
La Corte territoriale cita infatti una giurisprudenza della Cassazione circa la rilevanza statistica dei quantitativi, per affermare che il quantitativo in esame sarebbe superiore a quello indicato dall’esame statistico, ma ignorando la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, che richiede invece una valutazione globale del fatto.
5.3. con il terzo motivo, lamenta mancanza o vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso che, dalla lettura degli atti, emerge che il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO per NOME Ł inammissibile in quanto proposto da legale non (piø) munito di mandato difensivo.
Ed infatti, in data 1° settembre 2025 l’imputato ha nominato l’AVV_NOTAIO «con revoca di ogni altro difensore» (l’AVV_NOTAIO era stato nominato in data 15 maggio 2025); il ricorso dell’AVV_NOTAIO Ł stato depositato telematicamente il 3 settembre 2025, mentre il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO porta la data del 4 settembre 2025, ossia in data successiva alla revoca del mandato difensivo.
Ad ogni buon conto, come si vedrà, il ricorso Ł anche inammissibile nel merito.
Sempre in via preliminare, il Collegio rammenta che, nel giudizio di appello, Ł consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado (come espressamente avvenuto in questo caso, dove a pag. 11 della sentenza impugnata si rinvia alla motivazione della prima sentenza contenuta alle pagg. 18-19 e 25), nel caso in cui le censure formulate dall’appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già
condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 – 01), ovvero si risolvano in deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392 – 01); tuttavia, incorre nella violazione dell’obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d’appello che, nell’ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall’appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d’impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall’appellante (Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316 – 01).
Ciò posto, il primo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO (ancorchØ inammissibile per i motivi anzidetti) e il secondo dell’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, relativi alla responsabilità per i fatti contestati, sono inammissibilmente generici e rivalutativi.
4.1. Sono in primo luogo inammissibili in quanto sollecitano a tutti gli effetti a questa Corte una rivalutazione delle prove non consentita nel giudizio per cassazione, operazione che esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.).
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01).
Inoltre, va confermato il principio secondo cui le censure difensive, laddove mettono in discussione il valore probatorio delle conversazioni telefoniche intercettate, finiscono per attingere direttamente al fatto e sono, perciò, inammissibili nella misura in cui chiedono a questa Corte una non consentita rivalutazione dei dati di conoscenza a disposizione.
Va infatti ribadito che l’interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a conversazioni intercettate finisce per costituire oggetto di una questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se come nella fattispecie Ł accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (v., ex multis , Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).
4.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, a pagina 11, ricostruisce le fasi che portarono all’arresto di NOME, mentre a pagina 12 riesamina il contenuto delle conversazioni intercettate in ambientale nella vettura di NOME e NOME, delle quali evidenzia l’estrapolazione parziale da parte dell’odierno ricorrente, per poi evidenziare, sul finire della pagina, il brano di conversazione in cui la donna dice all’uomo «ma tu parla con NOME quando lo vedi, digli se parla», espressione che la sentenza inserisce non irragionevolmente nel contesto intercettivo al fine di identificare il COGNOME nell’odierno ricorrente.
Ancora, a pagina 13, evidenzia come i due, parlando di NOME, affermano che era rimasto fregato «suo cugino» (ossia lo COGNOME COGNOME), espressione ribadita a NOME (sorella della NOME) nell’ambientale n. 72 e, a pagina 14, a proposito dell’ambientale n. 678 e della n 1690, in cui nella conversazione tra NOME e NOME si parla di soldi da consegnare all’avvocato, parte dei quali consegnati a NOME per il cugino.
Sempre a pagina 14, si evidenziano i quattro controlli eseguiti su strada sulla vettura
BMW intestata al fratello del ricorrente COGNOME (che non risulta da alcun atto di indagini presente o chiamato in causa), in occasione di tre dei quali evidenziavano la presenza del ricorrente a bordo da solo e in una sola con il fratello, elementi da cui la Corte territoriale inferisce, non illogicamente, la piena disponibilità della vettura, nel periodo di interesse investigativo, in capo allo COGNOME COGNOME.
La prima sentenza, in proposito, a pagina 23 precisa che: in data 16/9/2011, lo COGNOME era alla guida e a bordo v’erano il fratello e il cugino, NOME e NOME (controllo eseguito proprio dal Bua); in data 3/12/2011 unitamente a tale COGNOME NOME; in data 14/5/2011 unitamente a tale COGNOME NOME; in data 30/8/2010 lo COGNOME era da solo e doveva essere, quindi, necessariamente alla guida del veicolo.
A pagina 15 della sentenza gravata si evidenzia poi come l’utenza in uso al ricorrente, che viene usata fino al momento dell’arresto per parlare con NOME, smette di essere utilizzata dopo il 3 ottobre 2011, ossia dopo la sera dell’arresto del cugino, NOME.
Viceversa, la presenza di NOME COGNOME, indicato dalla difesa come possibile ‘NOME‘, non emerge da alcun dato istruttorio.
4.3. La censura relativa alla intestazione delle utenze telefoniche Ł del pari inammissibile per la sua natura fattuale e meramente rivalutativa del dato probatorio, con cui si confronta estrapolando parti di motivazione dal contesto complessivo, in tal modo operando una non consentita parcellizzazione del quadro istruttorio, che, come visto, Ł dotato di sua coerenza logica interna, soprattutto ove valutato assieme alla sentenza di primo grado, che con quella impugnata si fonde per comporre un corpo unico, trattandosi di una c.d. «doppia conforme» di merito.
Del resto, correttamente la sentenza evidenzia (pag. 16) che la circostanza che il teste COGNOME non sia stato in grado di ricordare presso quale gestore fosse stato eseguito il controllo sulla intestazione dell’utenza NUMERO_TELEFONO, ma che ricordasse che tale controllo era stato fatto con l’esito riferito, non equivale alla assenza di tale controllo, posto il valore probatorio della deposizione, anche da sola, ove posta in correlazione con gli altri elementi.
Quanto all’altra utenza, la prima sentenza evidenzia a pagina 24 che il 20 ottobre 2011 NOME COGNOME, utilizzando un cellulare che gli aveva fornito lo NOME (e il cui IMEI era stato rilevato il 3 ottobre in occasione dell’arresto di NOME) concordava l’incontro con il predetto e con COGNOME NOME i quali lo raggiunsero a Prato, ove l’autovettura fu rilevata dal GPS in sosta: in questo frangente, nell’ambientale, si sentì una seconda voce maschile che invitava la COGNOME a dire all’avvocato che il giorno precedente non si era presentata perchØ la madre non stava bene.
A pagina 25, precisa che «quella stessa utenza il giorno prima aveva contattato la sorella della COGNOME, NOME, chiedendole come mai NOME non rispondesse visto che dovevano presentarsi dall’avvocato. Ulteriore conferma si trae dal fatto che nell’ultima ambientale del 20 ottobre 2011 (la n. 1690) lo NOME diceva alla COGNOME che una parte dei soldi li aveva dati a NOME per pagare l’avvocato del cugino che era andato in carcere. L’istruttoria dibattimentale ha, poi, fornito ulteriori riscontri al fatto che il ‘NOME‘ di cui discorrevano lo COGNOME e la COGNOME fosse NOME COGNOME e in particolare: l’utenza che contattò lo COGNOME proprio il giorno 3 ottobre 2011 era intestata a NOME COGNOME e dal tenore delle telefonate intercettate si comprende chiaramente, come si Ł visto in precedenza, che i due dovevano incontrarsi; l’ultimo contatto di tale utenza fu registrato alle 20.47 (poche decine di minuti prima dell’arresto di NOME) e si trattò di una telefonata in cui lo NOME (evidentemente già sul posto) chiedeva allo NOME, che stava attendendo, dove fosse; la stessa utenza non fu piø utilizzata da quel momento, il che dimostra che lo COGNOME era ben
consapevole, perchØ prese parte ai fatti, di quello che era accaduto; l’autovettura BMW presente sul posto la sera del 3 ottobre e accanto alla quale fu arrestato NOME era di proprietà del fratello di NOME; detta autovettura era nella disponibilità dell’imputato come dimostrato dalle risultanze della banca dati SDI da cui emergeva che in quattro occasioni (il 30/8/2010, il 14/5/2011, il 16/9/2011 e il 3/12/2011) NOME fu controllato a bordo dell’autovettura (due alla guida, una addirittura da solo, e due in compagnia di soggetti estranei al nucleo familiare). Si tratta, quindi, di elementi che, complessivamente valutati, convergono inequivocabilmente verso la riferibilità dei fatti all’imputato».
4.4. Il profilo di censura proposto dall’AVV_NOTAIO, relativo all’omessa assunzione di una prova decisiva, Ł inammissibile per tardività in quanto, dall’incontestato riepilogo, non era stato dedotto con i motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis , Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066).
I motivi di censura relativi all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO, secondo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO), sono manifestamente infondati.
5.1. Essi, infatti, non considerano la sedimentata giurisprudenza della Corte, la quale ritiene che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.).
Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non Ł neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma Ł sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ł piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.
283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01)».
5.2. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto insussistenti positivi elementi di valutazione (tale non potendosi ritenere l’incensuratezza e la posizione regolare sul territorio italiano), a fronte della conclamata gravità del fatto (dalla cocaina sequestrata potevano ricavarsi quasi 1.000 dosi) e della personalità dell’imputato, che dimostra una apprezzabile capacità a delinquere, come dimostrato nell’abilità a far perdere le proprie tracce e nell’adoperare cautele volte a impedire il rintraccio della sua utenza (pag. 17).
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO per NOME Ł complessivamente infondato.
6.1. Il motivo relativo alla dedotta inattendibilità del COGNOME si scontra con l’evidente parzialità della doglianza difensiva, che omette di confrontarsi con dati probatori di assoluta rilevanza, concentrandosi esclusivamente con le contraddizioni tra le due deposizioni (peraltro risolte dopo le contestazioni), ossia le dichiarazioni rese dalla COGNOME (che ha riconosciuto l’imputato quale venditore), le due conversazioni telefoniche intercorse tra i due in data 1 e 14 luglio 2011 (ossia in prossimità delle cessioni) e, soprattutto, il tenore delle lettere spedite dal carcere, che comproverebbero (pag. 9) come lo COGNOME avesse ceduto al COGNOME stupefacente per un valore di euro 5.000.
La doglianza Ł pertanto generica e inammissibile in quanto procede a una non consentita parcellizzazione del dato probatorio.
6.2. Del pari manifestamente infondata Ł la doglianza relativa alla presenza in Grecia tra il 6 e il 13 luglio 2011, alla luce delle considerazioni non irragionevoli svolte a pagina 10 della sentenza impugnata, ove si evidenzia che il ricorrente abbia prodotto solo il biglietto di andata ma non quello di ritorno, circostanza che non esclude il fatto (confermato dalle altre prove raccolte) che lo stesso fosse in Italia i giorni delle cessioni.
6.3. La doglianza relativa all’omessa riqualificazione del fatto contestato in quello di cui all’articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 Ł manifestamente infondata.
6.3.1. La sentenza e lo studio della Sesta Sezione della Corte, citati a pagina 10 della sentenza, sono isolati e non seguiti dalla successiva giurisprudenza della Corte.
Continua pertanto a trovare applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte, che sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame Ł configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Tale principio Ł stato poi ribadito, dopo l’autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici (v., ex plurimis , Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, Rv. 284984 – 01; Sez. 4, n. 37282 del 07/06/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263651-01; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259664 – 01), le quali hanno affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
La piø recente pronuncia resa dalla Corte nella sua massima composizione (Sez. U,
n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) ha poi affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non Ł di per sØ ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
Analogamente, si Ł ritenuto l’esistenza di una «rudimentale organizzazione» non osta, di per sØ, alla qualificazione del reato in termini di minore gravità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così, da ultimo, Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, COGNOME, Rv. 270397; Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263068; Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 256609), essendo quest’ultima configurabile nelle ipotesi di cosiddetto «piccolo spaccio», che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonchØ di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una limitata provvista per la vendita (che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a decine”).
¨ evidente, dunque, che l’aspetto organizzativo deve necessariamente coniugarsi con gli altri elementi pure valorizzati dai giudici di merito quali: la modalità della condotta e la quantità e la diversa qualità delle sostanze stupefacenti che sono oggetto della condotta (Sez. 3, Ord. n. 23547 del 15/03/2018, Murolo, n.m.).
Sul versante della prova, poi, questa Corte (Sez. 3, n. 23082 del 22/02/2022, COGNOME, Rv. 283235 – 01) ha osservato che il principio dell’onere della prova ha natura trasversale e si applica a tutte le parti del processo, anche all’imputato che alleghi fatti estintivi o modificativi della pretesa esercitata con l’azione penale e che non risultino già acquisiti al processo. Acclarata la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, Ł quindi onere dell’imputato dimostrare, ai fini della qualificazione del fatto in termini di lieve entità, gli elementi in grado di affievolire il disvalore penale del fatto (nel caso citato, il proprio stato di tossicodipendenza), non potendo il pubblico ministero essere onerato di provare un fatto negativo.
6.3.2. Il riferimento all’indirizzo seguito nel 2022 dalla Sesta sezione della Corte Ł pertanto censurabile. Esso, tuttavia, Ł seguito da idonea motivazione sul fatto che il quantitativo di stupefacente fornito in una unica soluzione (corrispondente a un valore di 5.000 euro) indica l’inserimento stabile dell’imputato nel mercato degli stupefacenti nonchØ la presenza di validi contatti onde reperire apprezzabili quantitativi di droga pesante quale la cocaina, «contatti del resto ammessi dallo stesso appellante nel minacciare il COGNOME e la COGNOME» (pag. 11), circostanze oggetto di una valutazione globale tale da escludere la lieve entità del fatto.
Il motivo Ł pertanto manifestamente infondato.
6.4. Il motivo sulle attenuanti generiche Ł inammissibile.
Nel rimandare, per i profili generali dell’istituto, al par. 3.1, per quanto concerne specificamente la posizione dello COGNOME, il Collegio evidenzia che a pagina 11 che la mera incensuratezza non consente di essere valutata al fine del riconoscimento delle circostanze atipiche.
La difesa, anche in sede di ricorso, insiste nell’indicare, quali possibili elementi di positiva valutazione, profili afferenti alla condotta contestata che sono già stati considerati ai fini della dosimetria della pena, avendo la medesima Corte territoriale chiarito come essi siano stati valutati proprio nel contenere la pena irrogata in prossimità della pena base e operare un esiguo aumento per la continuazione interna.
In conclusione, i ricorsi non possono che essere dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME