Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42463 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42463 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GEMONA DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30 novembre 2022 la Corte di appello di Trieste ha riformato in parte la sentenza pronunciata il 9 novembre 2020, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Udine.
In particolare, per quanto qui interessa, la Corte di appello ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di seguito elencati.
NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile:
capo 1), del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso «in Lignano e Udine», dal mese di giugno al mese di settembre del 2016, gestendo, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultimo separatamente giudicato), una attività di spaccio «continuativa e organizzata»; in particolare: cedendo cocaina a NOME COGNOME per 10 o 15 volte, al prezzo di 50 o 100 euro; cedendo a NOME COGNOME dosi di cocaina di un grammo ciascuna, al prezzo totale di 600 euro; cedendo a NOME COGNOME dosi di cocaina di un grammo ciascuna, al prezzo di 100 euro; cedendo a NOME COGNOME, per due volte, un grammo di cocaina al prezzo totale di 150 euro e consegnandogli a titolo gratuito una dose di prova; cedendo a NOME COGNOME quantitativi pari a 0,8 grammi per volta di cocaina al prezzo di 80-90 euro ciascuno e, in una occasione, offrendogliene una «riga» a titolo gratuito.
capo 5), del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, accertato il 4 ottobre 2016, acquistando, in concorso con NOME COGNOME (nei cui confronti si è proceduto separatamente), grammi 49,725 di cocaina (con percentuale media di principio attivo del 78,5%).
capo 6), del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, accertato il 24 ottobre 2016, acquistando, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME (nei cui confronti si è proceduto separatamente), sei involucri contenenti in tutto 68,3 grammi di cocaina (con percentuale media di principio attivo variabile tra il 36 e il 54%)
NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile:
capo 3), del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso «in Lignano e Udine», dal mese di maggio al mese di settembre del 2016, cedendo a NOME COGNOME, per 3 o 4 volte a settimana, dosi di cocaina di mezzo grammo o un grammo per volta al prezzo rispettivamente di 50 o 100 euro. Questo fatto è stato qualificato, già in primo grado, come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile:
capo 4), del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso «in Udine e Lignano», dal mese di giugno al mese di ottobre del 2016, cedendo cocaina ad NOME COGNOME: in due occasioni, a titolo gratuito; per circa tre o quattro volte, in dosi di un grammo, al prezzo di 90 euro ciascuna; per circa sei o sette volte, in dosi di un grammo, al prezzo di 90 euro ciascuna. Questo fatto è stato qualificato, già in primo grado, come violazione dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. Al capo 4 era stato contestato a COGNOME anche di aver ceduto una dose di cocaina ad NOME COGNOME, ma da questa imputazione NOME è stato assolto in grado di appello per non aver commesso il fatto.
Contro la sentenza della Corte di appello, hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo dei rispettivi difensori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME dal comune difensore si articola in tre motivi.
3.1. Col primo motivo, comune a entrambi i ricorrenti, il difensore lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità essendo la stessa stata fondata, in assenza di riscontri obiettivi, sulle dichiarazioni degli assuntori di sostanza stupefacente. Secondo la difesa, gli assuntori di sostanza stupefacente avrebbero dovuto essere sentiti nelle forme di cui all’art. 210 cod. proc. pen. e sono stati invece sentiti quali persone informate dei fatti sicché le loro dichiarazioni sarebbero inficiate da inutilizzabilità patologica e, in ogni caso, in assenza di riscontri, non potrebbero essere poste a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità. Questa argomentazione è sviluppata, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME. La difesa riferisce che la COGNOME, sottoposta ad indagini per reati in materia di stupefacenti, dopo essersi avvalsa della facoltà di non rispondere nel corso di un interrogatorio, avrebbe consegnato agli inquirenti un foglio manoscritto contenente indicazioni sulla base delle quali sarebbe stato possibile risalire agli odierni imputati e sostiene che le indicazioni contenute in quel foglio (contenente in sostanza una chiamata in correità) non sono state valutate unitamente a riscontri esterni che ne confermassero l’attendibilità come sarebbe stato doveroso.
3.2. Col secondo motivo, che riguarda specificamente la posizione di NOME COGNOME, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per essere state ritenute sufficienti ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato le dichiarazioni rese da NOME COGNOME. La difesa si duole che la sentenza
impugnata non abbia compiuto alcun vaglio di attendibilità di tali dichiarazioni e non abbia risposto alle censure formulate a questo riguardo nell’atto di gravame.
3.3. Col terzo motivo, riguardante il solo NOME COGNOME, la difesa lamenta violazione dell’art. 168 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Udine del 17 ottobre 2018 (irrevocabile il 4 novembre 2018) in assenza dei presupposti di legge e senza avere competenza in tal senso.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola in tre motivi.
4.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’affermazione della responsabilità. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe illogicamente escluso l’uso di gruppo omettendo di considerare che COGNOME e la COGNOME erano all’epoca sentimentalmente legati e, per questo, consumavano insieme sostanza stupefacente. La motivazione della sentenza impugnata è considerata illogica nella parte in cui sostiene che all’epoca dei fatti la COGNOME era sentimentalmente legata ad altra persona. La difesa osserva, infatti, che due contemporanee relazioni sentimentali non possono essere escluse sicché le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale non sono idonee a contrastare la tesi difensiva.
4.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione quanto alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercorse tra la COGNOME e COGNOME aventi ad oggetto l’acquisto di «limoni». Sostiene che, secondo la tesi difensiva, si trattava di pastiglie stimolanti e, poiché non vi è stato alcun accertamento tossicologico, non è noto se si trattasse di sostanza tabellata.
4.3. Col terzo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione per essere state ritenute attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla COGNOME pur in assenza di riscontri oggettivi.
Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Si deve subito rilevare che gli acquirenti della sostanza stupefacente (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
per quanto riguarda NOME; NOME COGNOME per quanto riguarda COGNOME; NOME COGNOME per quanto riguarda COGNOME) non risultano essere stati mai indagati nel procedimento e, per questo, sono stati assunti a sommarie informazioni testimoniali. I difensori non chiariscono per quali ragioni le persone indicate avrebbero dovuto essere indagate, sicché i ricorsi si appalesano generici sia nella parte in cui sostengono l’inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni testimoniali sia nella parte in cui si dolgono della mancanza di riscontri.
Si osserva in proposito che l’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale (per tutte: Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236370). Ne consegue che le dichiarazioni rese dagli assuntori di sostanze sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione, tanto più in un giudizio che – come nel caso di specie – si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato.
Tale principio è stato recentemente ribadito anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e dei principi convenzionali. Si è sottolineato, infatti, che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti, dall’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale, sono utilizzabili in giudizio «dal momento che – come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022 – le sanzioni previste dall’art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell’ambito di procedimenti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021 (causa C-481/19 D.B. contro Consob)» (Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Campione, Rv. 284191).
Trattandosi di dichiarazioni testimoniali, non trova applicazione la disposizione dell’art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. Ne consegue la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME e del terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse dui NOME COGNOME.
Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME è inammissibile perché aspecifico e non autosufficiente nella parte ‘in cui fa riferimento a un foglio che NOME COGNOME avrebbe consegnato agli operanti; documento grazie al quale gli inquirenti sarebbero risaliti agli odierni
imputati. La sentenza impugnata spiega, infatti, che «l’atteggiamento della COGNOME, non è significativo nell’ambito del presente processo» perché gli elementi di prova acquisiti a carico degli imputati sono costituiti dalle dichiarazioni degli acquirenti e dall’esito di intercettazioni. La difesa non si confronta con tali argomentazioni e non chiarisce quali elementi di prova la COGNOME avrebbe fornito e in che modo gli stessi siano stati utilizzati ai fini della decisione.
Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME sono inammissibili perché generici. Le sentenze di primo e secondo grado – che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) – chiariscono che, nel caso di specie, il consumo di gruppo non è ipotizzabile perché dalle dichiarazioni rese dalla COGNOME e dal contenuto delle intercettazioni emerge che COGNOME cedette cocaina alla COGNOME dietro versamento di corrispettivo. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, l’uso di gruppo non è stato escluso soltanto sulla base della constatazione che, all’epoca dei fatti, la relazione tra la COGNOME e NOME era conclusa, ma anche alla luce delle conversazioni intercettate. Ed invero, «il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto» (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258). A ciò deve aggiungersi che l’uso di gruppo non punibile deve essere escluso in radice per il fornitore anche se questi assume, insieme con il cessionario, parte della sostanza ceduta. Vi è infatti una «netta separazione tra la condotta di chi vende, sempre penalmente rilevante, e quella di chi acquista e detiene sin da subito per conto del gruppo» (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269148). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.1. Col secondo motivo la difesa di NOME COGNOME sostiene che, nel valutare il contenuto delle intercettazioni telefoniche, i giudici di merito sarebbero incorsi in errore. Avrebbero ritenuto, infatti, che l’espressione «limoni» facesse riferimento a sostanze stupefacenti, mentre si trattava di pastiglie stimolanti prive di efficacia drogante. A questo proposito è sufficiente osservare che il motivo non è autosufficiente non essendo stato specificato a quale conversazione si faccia
riferimento e sulla base di quali elementi sarebbe possibile sostenere che, in quella conversazione, NOME stia parlando di pastiglie liberamente vendute su internet.
Resta da esaminare il motivo di ricorso col quale NOME COGNOME si duole della revoca della sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione inflitta dal G.i.p. del Tribunale di Udine con sentenza del 17 ottobre 2018 divenuta irrevocabile il 4 novembre 2018. La doglianza è manifestamente infondata: la sospensione condizionale era stata disposta con riferimento alla pena inflitta per un delitto (art. 582 cod. pen.) commesso il 22 agosto 2016; i fatti dei quali COGNOME è stato ritenuto responsabile dalla Corte di appello sono stati commessi dalla fine del mese di maggio agli inizi di settembre del 2016 e la sentenza impugnata ha determinato la pena in anni uno di reclusione ed C 1.400 di multa. Pertanto, è stata fatta corretta applicazione dell’art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. in base al quale la sospensione condizionale della pena deve essere revocata se il condannato riporta una nuova condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
A questo proposito è utile ricordare che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dal primo comma dell’art. 168 cod. pen. – a differenza di quello previsto dall’art. 168, comma 2 – ha natura dichiarativa. Ne consegue che «gli effetti di diritto sostanziale risalgono “de jure” al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa». Il provvedimento di revoca, dunque, non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio che avviene “ope legis” al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, questo fa sì che la revoca possa essere disposta anche dal giudice di appello senza contravvenire al divieto di “reformatio in peius”. Il Giudice di appello, infatti, svolge in questo caso un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e, per questo, anche se l’impugnazione è stata proposta dal solo imputato, ha il potere di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell’esecuzione (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, COGNOME, Rv. 210798; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, COGNOME, Rv. 231256; Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, COGNOME, Rv. 239996; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi
per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa’di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 ottobre 2023