Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45100 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45100 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Gambia il DATA_NASCITA (CUI 04PDOIL)
avverso la sentenza del 29/03/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato NOME
NOME (in concorso con NOME) per il delitto di cessione a fini di spaccio di 8,8048 di marjuana, esclusa la recidiva contestata.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso RAGIONE_SOCIALE, per mezzo del suo difensore, articolando quattro motivi per violazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen e 34, 51, 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo deduce l’assenza di prove sufficienti in ordine alla responsabilità del ricorrente in quanto non solo l’operante non aveva potuto vedere la cessione contestata, ma all’acquirente non era stata sequestrata sostanza stupefacente, cosicché la motivazione della sentenza impugnata si era fondata su argomenti apodittici e travisamento della prova.
2.2. Con il secondo motivo contesta la pena irrogata di cui la sentenza non ha indicato i criteri di quantificazione e, in particolare, ha trascurato di valutare scarsa gravità del reato, la condotta dell’imputato, le sue condizioni di vita e tut gli altri elementi.
2.3. Con il terzo motivo rileva l’incompatibilità del giudice di primo grado che non si è astenuto pur avendo emesso sentenza di patteggiamento nei confronti del coimputato del ricorrente, così violando i principi stabiliti dalla giurisprudenz costituzionale e di legittimità.
2.4. Con il quarto motivo censura la sentenza impugnata per non avere applicato all’imputato la continuazione tra i delitti accertati nel presente giudizio quelli definiti con la sentenza del 30 ottobre 2015, irrevocabile 17 dicembre 2015, concernente sempre un reato in materia di stupefacenti commesso nel medesimo periodo, nello stesso luogo e con le medesime modalità.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per ragioni logiche deve essere esaminato, prima degli altri, il terzo motivo che deduce l’incompatibilità del giudice che ha emesso la sentenza nei confronti di NOME.
Si tratta di un motivo aspecifico in quanto la Corte di appello di Torino ha dato puntualmente atto che l’eccezione formulata con l’impugnazione non è stata
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supportata dalla produzione documentale dimostrativa che il medesimo giudice che aveva condannato il ricorrente avesse previamente pronunciato sentenza nei confronti del coimputato, tanto da impedire di esercitare il proprio sindacato e valutare la ritenuta incompatibilità. Peraltro, non risulta nel ricorso quali siano l valutazioni sulla responsabilità di NOME eventualmente operate nella sentenza emessa nei confronti del coimputato.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorso ha sostenuto, in modo contraddittorio e confuso, sia l’assenza di prove circa la responsabilità di NOME che il loro travisamento nonostante a pagina 4 della sentenza impugnata, che ha confermato quella ben più puntuale del Tribunale di Torino, si dia atto che la condotta delittuosa fosse avvenuta proprio «sotto gli occhi degli operanti» e che successivamente nelle tasche del ricorrente, fosse stato trovato un sacchetto di droga insieme ai soldi, risultando privo di qualsiasi rilievo, ai fini dell’accertamento del delitto, il riscontro del possesso stupefacente da parte degli acquirenti visto, peraltro, che questi erano fuggiti all’arrivo degli operanti.
4. Il secondo motivo di ricorso, sul trattamento sanzionatorio, è generico.
La Corte di appello, infatti, ha ben spiegato come il primo giudice, nonostante i precedenti penali dell’imputato, avesse operato un drastico ridimensionamento della pena escludendo la recidiva, applicando il minimo edittale della reclusione e quantificando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, con un irrisorio scostamento dalla pena-base concernente solo la pena pecuniaria e comunque tale da non richiedere alcuna specifica motivazione.
5.11 quarto motivo è generico e aspecifico.
La pronuncia impugnata non ha riconosciuto la continuazione per non avere il difensore allegato la sentenza passata in giudicato necessaria per esaminarne i presupposti, così aderendo ad un orientamento di questa Corte, risalente e costante, secondo il quale il giudice di appello non ha l’obbligo di ricercare i presupposti di cui all’art. 81 cod. pen. non solo quando non è prodotta copia della sentenza di condanna, ma anche quando vengono omessi, come nella specie, gli elementi di fatto e le ragioni di diritto idonei a giustificare l’esistenza di preventivo disegno criminoso unitario in base a rigorosi criteri di ordine logico (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768). A ciò si aggiunge che la disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., relativa alla fase di esecuzione, non è applicabile anche al giudizio di cognizione proprio perché, specie a fronte di istanze generiche come quella in esame, consentirebbe
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richieste dilatorie, determinerebbe un allungamento dei tempi del processo di merito e impedirebbe la sospensione del termine di prescrizione dei reati (Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291).
Sulla base di detti argomenti il ricorso va ritenuto inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil01 ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023
La AVV_NOTAIO estensora
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Il Presidente