Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9712 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9712 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENIN CITY( NIGERIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato nei confronti di NOME, il quale era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 6000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio grammi 77,88 di cocaina;
che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) vizi di motivazione e violazione dell’art. 530 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato; 2) vizi della motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;
che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di “doppia conforme”, con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).
che il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché, oltre che generico e fattuale, risulta inerente ad asseriti difetti o contraddittorietà o palesi illogicità de motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, atteso che il giudice di merito ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza della condotta di detenzione ai fini di cessione, ritenendone ragionevolmente provata l’esistenza alla luce delle circostanze esaminate, tra cui il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell’appellante e debitamente occultato sulla sua persona;
che a ciò si aggiunge la mancanza di elementi in atti dai quali desumere che l’imputato facesse uso di sostanze stupefacenti del tipo pesante in modo tale da giustificare il quantitativo da lui detenuto, tanto più che le condizioni economiche dell’appellante, privo di stabile occupazione lavorativa e nullatenente, non consentono di ritenere che il predetto avesse una disponibilità tale giustificare siffatto acquisto per uso esclusivamente personale (pag. 3 del provvedimento);
che il secondo motivo di doglianza non è consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che il giudice di merito ha correttamente evidenziato l’adeguatezza della pena irrogata, avuto riguardo al quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto e
all’assenza di validi elementi che giustifichino la concessione delle attenuanti generiche;
che in particolar modo è stato valorizzato come l’imputato abbia fornito una versione dei fatti non credibile, la quale attesta l’assenza di qualsivoglia sintomo di resipiscenza (pag. 4 del provvedimento), in mancanza di elementi positivi di giudizio;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inannmissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.