Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9151 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9151 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, per aver detenuto e ceduto quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana e aver coltivato svariate piante di canapa.
Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, rappresental’uso personale dello stupefacente. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte d’appello ha desunto la finalità di spaccio da una pluralità di elementi convergenti: le caratteristiche della coltivazione, collocata nel salotto dell’abitazione in cui egli viveva; il possesso di materiali e strumenti tipicamente utilizzati per l’attività di spaccio, quali grinder per la triturazione della sostanza, bustine in cellophane con chiusura ermetica, sacchetti trasparenti e barattoli di vetro; il dato ponderale delle sostanze sequestrate, pari a 35 grammi di hashish e 155 grammi di foglie di marijuana. La Corte ha valorizzato la percentuale di purezza e il quantitativo di principio attivo, evidenziando come dall’hashish, con una purezza pari a circa il 28%, erano ricavabili complessivamente circa 400 dosi, e
Ord. n. sez. 1653/2026
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dalla marijuana, con una percentuale pari a circa il 2%, erano ricavabili circa 85 dosi. Inoltre, il giudice a quo ha attribuito rilevanza alle numerose telefonate ricevute dal COGNOME, mentre si trovava negli uffici del comando della stazione dei Carabinieri, ritenendo che il ricorrente disponeva di un non trascurabile numero di clienti abituali.
In ordine al terzo motivo, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto congruo il lieve discostamento dal minimo edittale in relazione alla quantità di piante coltivate, al livello di organizzazione dell’attività delittuosa e al numero di dosi ricavabili dalla sostanza già pronta allo spaccio. Tali elementi rendono manifesta la gravità del fatto, tutt’altro che trascurabile. NØ sussistono elementi favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non rilevando il doveroso rispetto delle prescrizioni durante l’applicazione della misura cautelare.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME