Spaccio di stupefacenti: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di spaccio di stupefacenti richiede un accertamento rigoroso dei fatti in sede di merito. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha delimitato i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità, ribadendo che non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove davanti ai giudici di piazza Cavour se la motivazione precedente è logica e coerente.
I fatti legati allo spaccio di stupefacenti
La vicenda processuale riguarda un soggetto condannato nei primi due gradi di giudizio per attività riconducibili allo spaccio di stupefacenti. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello. In particolare, la difesa lamentava un’errata valutazione del materiale probatorio e delle testimonianze che avevano portato alla conferma della responsabilità penale.
La decisione della Corte sullo spaccio di stupefacenti
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che le censure mosse non riguardavano violazioni di legge, ma tentavano di indurre i giudici di legittimità a compiere un nuovo apprezzamento dei fatti. Tale operazione è preclusa in Cassazione, poiché il controllo deve limitarsi alla tenuta logica del ragionamento espresso nella sentenza impugnata.
L’attendibilità delle testimonianze
Un elemento chiave della decisione è stato il valore attribuito alle testimonianze. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e non illogica, basata su dichiarazioni testimoniali che confermavano la condotta illecita. Quando il ragionamento del giudice di merito è esente da vizi logici e segue corretti criteri di inferenza, la Cassazione non può intervenire per modificare l’esito del giudizio.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sull’inammissibilità di doglianze che riguardano il merito della causa. La Corte ha rilevato che il giudice di secondo grado ha operato correttamente, fornendo una spiegazione congrua dell’accertamento della condotta di spaccio di stupefacenti. Il ragionamento seguito dai giudici di merito è stato giudicato solido, in quanto basato su massime di esperienza condivisibili e su un’analisi puntuale delle prove testimoniali. La Cassazione ha dunque ravvisato nel ricorso un tentativo improprio di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, finalità estranea alla funzione della Suprema Corte.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia conferma che la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove sono riservate esclusivamente ai giudici di merito. Per chi affronta un procedimento per spaccio di stupefacenti, è fondamentale che la strategia difensiva sia solida sin dalle prime fasi, poiché in Cassazione non è permesso ridiscutere la verità storica degli eventi. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione?
No, il giudizio di legittimità non permette di ridiscutere come sono avvenuti i fatti o come sono state valutate le prove, compiti riservati ai giudici di merito.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Quale ruolo hanno le testimonianze nel reato di spaccio?
Le testimonianze sono elementi probatori fondamentali che, se coerenti e logicamente motivate, giustificano la condanna anche in assenza di prove materiali dirette.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39649 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39649 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di L’Aquila ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento della condotta di spaccio della sostanza stupefacente, basata sulle testimonianze assunte che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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