Spaccio di Stupefacenti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri di valutazione per i ricorsi in materia di spaccio di stupefacenti, sottolineando come la professionalità dell’attività illecita sia un elemento determinante. Il caso analizzato offre spunti importanti per comprendere quando un’attività di spaccio non può essere considerata di lieve entità e perché la mancanza di precedenti penali non garantisce l’ottenimento di sconti di pena. Vediamo nel dettaglio la vicenda e la decisione dei giudici supremi.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputata aveva organizzato il traffico illecito direttamente dalla propria abitazione. Le indagini avevano rivelato non solo la cessione di diverse tipologie di droga, ma anche un’organizzazione meticolosa dell’attività. L’abitazione era infatti dotata di un impianto di videosorveglianza per monitorare l’esterno dell’immobile, un chiaro segno di professionalità e della volontà di proteggere l’attività criminale. Durante la perquisizione, era stata inoltre rinvenuta una considerevole somma di denaro in contanti (2.635 euro in banconote di piccolo taglio), del tutto sproporzionata rispetto alla totale assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare. L’imputata ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando la qualificazione giuridica del fatto, la determinazione della pena e la confisca del denaro.
L’Analisi della Corte di Cassazione sullo spaccio di stupefacenti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi presentati fossero una semplice riproposizione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello. Gli Ermellini hanno analizzato punto per punto le censure sollevate.
Sulla Qualificazione del Fatto e la Lieve Entità
La difesa sosteneva che l’attività dovesse essere ricondotta a un’ipotesi di minore gravità. La Cassazione ha confermato la valutazione della Corte di Appello, la quale aveva escluso la lieve entità non solo sulla base del dato quantitativo dello stupefacente, ma soprattutto considerando elementi qualitativi. In particolare, sono stati ritenuti decisivi:
* La diversa tipologia di sostanze cedute.
* Le modalità professionali con cui era organizzata l’attività.
* L’utilizzo dell’abitazione come base operativa, protetta da un sistema di videosorveglianza.
* Il rinvenimento di una somma di denaro ingente e non giustificabile, indicativa di un’attività redditizia e consolidata.
Sulla Pena e le Attenuanti Generiche
L’imputata chiedeva una riduzione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo leva sulla propria incensuratezza (assenza di precedenti penali). Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte di Appello completa e logica. I giudici di merito avevano correttamente bilanciato gli elementi, dando prevalenza alla modalità professionale della condotta e alla personalità dell’imputata, rispetto agli elementi positivi come l’assenza di precedenti. L’incensuratezza, da sola, non è sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite di fronte a un’attività criminale strutturata.
Sulla Confisca del Denaro
Infine, il motivo relativo alla confisca del denaro è stato giudicato manifestamente infondato, oltre che non sollevato nel precedente grado di giudizio. La sproporzione assoluta tra la somma rinvenuta (in piccolo taglio, tipico dello spaccio al dettaglio) e l’assenza di fonti di reddito lecite del nucleo familiare rendeva evidente e inconfutabile la provenienza illecita del denaro.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui rivalutare i fatti. I motivi devono denunciare vizi di legge o motivazioni manifestamente illogiche, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito con motivazioni coerenti. In questo caso, la Corte di Appello aveva fornito una spiegazione esauriente per ogni punto contestato, valorizzando elementi concreti (la videosorveglianza, la tipologia delle droghe, il denaro contante) per escludere la lieve entità e negare le attenuanti. La decisione di dichiarare inammissibile il ricorso si fonda quindi sulla constatazione che l’impugnazione non presentava critiche pertinenti alla logicità della sentenza di secondo grado, ma si limitava a un dissenso sulla valutazione delle prove.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: per contestare efficacemente una condanna per spaccio di stupefacenti in Cassazione, non è sufficiente ripresentare le proprie tesi difensive. È necessario individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento dei giudici di merito. La professionalità nell’organizzazione del reato, dimostrata da elementi come l’uso di tecnologie di sorveglianza, è un fattore che aggrava la posizione dell’imputato e rende molto difficile ottenere il riconoscimento della lieve entità del fatto o la concessione di benefici come le attenuanti generiche, anche in presenza di incensuratezza.
Perché l’attività di spaccio non è stata considerata di lieve entità?
La lieve entità è stata esclusa non solo per la quantità di droga, ma soprattutto per le modalità professionali dell’attività, che includevano la cessione di diverse tipologie di sostanze e l’uso di un impianto di videosorveglianza per proteggere l’abitazione usata come base operativa.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche nonostante l’assenza di precedenti penali?
Le attenuanti non sono state concesse perché i giudici hanno ritenuto preponderanti gli elementi negativi, come la modalità professionale della condotta, rispetto a quelli positivi, come l’incensuratezza. La gravità e l’organizzazione del reato hanno pesato di più.
Su quale base è stata confermata la confisca del denaro?
La confisca della somma di 2.635 euro è stata confermata a causa della manifesta sproporzione tra l’importo, trovato in banconote di piccolo taglio, e l’assenza totale di redditi leciti da parte del nucleo familiare, rendendo evidente la sua provenienza illecita dall’attività di spaccio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46251 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46251 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso si rivelano riproduttivi di censure adeguatamen confutate dalla Corte di appello nella parte in cui ha valorizzato: 1) quanto alla qualific giuridica del fatto, non solo il dato ponderale afferente allo stupefacente, ma essenzialmente differente tipologia di sostanza ceduta, le modalità in cui era stata professionalmente organizz l’attività di spaccio, la declinazione della propria abitazione all’attività in questione dotata di impianto di video sorveglianza tale a monitorare un’ampia parte esterna dell’immobil al contempo osservando come escludesse la lieve entità anche la considerevole somma di denaro rinvenuta in contante nell’appartamento non proporzionata all’inesistenza di redditi del nuc familiare; 2) quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, completa risulta la motivazione della sentenza che ha fatt espresso riferimento ai presupposti di cui al primo e secondo comma dell’art. 133 cod. pen. co particolare riferimento alla personalità della ricorrente (pur essendo stata apprezz l’incensuratezza), alla modalità della condotta di tipo professionale, dato ritenuto prepondera anche rispetto ai dedotti elementi positivi su cui poggiava la richiesta delle circostanze atten generiche;
ritenuto che il motivo in ordine alla disposta confisca risulta non dedotto in appell comunque manifestamente infondato in ragione della assoluta sproporzione tra la somma rinvenuta (euro 2635 in banconote di piccolo taglio) e l’assenza di reddito del nucleo familia rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023