Spaccio di Stupefacenti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso alla Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Questo caso, relativo a un’accusa di spaccio di stupefacenti, illustra perfettamente i limiti del sindacato di legittimità e le conseguenze per chi tenta di superare tali confini.
I Fatti alla Base della Condanna
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo per aver concorso, insieme a un’altra persona, nell’acquisto e nel trasporto di un considerevole quantitativo di cocaina (oltre 112 grammi) destinato alla vendita a terzi. La ricostruzione dei fatti, come emersa nei gradi di merito, è dettagliata e significativa.
L’imputato si era recato a bordo di un taxi presso un distributore di carburante per far salire a bordo il suo complice. Successivamente, i due si erano diretti verso un bar, dove il coimputato aveva ritirato un pacco, nascondendolo nel proprio giubbotto. Il viaggio era proseguito verso un casello autostradale. Qui, con una manovra elusiva, il complice era sceso dal veicolo, aveva scavalcato a piedi la recinzione per poi risalire sull’auto una volta superato il casello. Alla vista di una pattuglia della Polizia di Stato, il coimputato aveva tentato di disfarsi dell’involucro, che è stato prontamente recuperato dagli agenti e si è rivelato contenere la sostanza stupefacente. Sulla base di questa sequenza di azioni, i giudici di merito hanno ritenuto provato l’accordo tra i due per l’approvvigionamento e il successivo spaccio di stupefacenti.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Inammissibilità
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge nella sentenza di condanna. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta: l’imputato non ha sollevato questioni relative alla corretta applicazione delle norme, ma ha di fatto riproposto le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il suo obiettivo era ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni: la Cassazione come Giudice di Legittimità, non di Merito
La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era congrua, logica e fondata su risultanze oggettive emerse durante il processo. Non presentava alcuna manifesta illogicità che potesse giustificare un annullamento. I giudici di legittimità hanno ricordato che il loro compito non è quello di decidere se la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sia l’unica possibile, ma solo di verificare che sia logicamente sostenibile e giuridicamente corretta.
Tentare di ottenere in Cassazione una “nuova lettura” delle prove, sollecitando una valutazione diversa da quella già compiuta, trasforma il ricorso in un inammissibile appello mascherato. Le modalità della condotta, caratterizzate da azioni coordinate e stratagemmi per eludere i controlli, sono state considerate dai giudici di merito come un chiaro indicatore di un accordo finalizzato allo spaccio di stupefacenti, e questa valutazione, essendo logicamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza per rivedere il merito della controversia. Le parti devono concentrarsi su vizi di legittimità reali, come l’errata interpretazione di una norma di legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. La semplice riproposizione di argomenti fattuali già esaminati porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità (come l’errata applicazione della legge), l’imputato ha tentato di ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, funzione che non rientra nelle competenze della Corte Suprema.
Quali elementi hanno convinto i giudici della colpevolezza per spaccio di stupefacenti?
I giudici hanno basato la condanna sulla concatenazione di eventi: l’uso di un taxi, l’incontro con il complice, il ritiro di un pacco e soprattutto le manovre elusive per superare un casello autostradale. Queste azioni sono state interpretate come prova di un accordo finalizzato all’approvvigionamento e alla successiva vendita della droga.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27548 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R.309/ All’acquisto e al trasporto a bordo di un taxi, in concorso con altra persona, di sos stupefacente del tipo cocaina, pari a grammi 112,25 al fine di cederla a terzi. Il ricorrent unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine affermazione della responsabilità.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate al Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nu lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimi doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congr fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quin non censurabile. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che dalle indagini è emerso il ricorrente si era recato a bordo di un taxi presso un distributore ove faceva salire il coim COGNOME. I due si· recavano presso un bar ove il COGNOME ritirava un pacco che riponeva all’interno del proprio giubbotto. Dopodiché i due coimputati si recavano, sempre a bordo d taxi, nei pressi del casello autostradale ove il COGNOME scendeva dall’auto e scavalcava recinzione a piedi per poi risalire a bordo dell’auto una volta superato il casello. Il coim alla vista della Polizia di Stato, tentava di disfarsi dell’involucro che, immediatamente acq dai militari, conteneva la sostanza stupefacente. Il giudice a quo ha quindi desunto dalle descr modalità della con,dotka che fosse intercorso un accordo fra i due imputati in ordi hn Ike,« GLYPH be all’approvvigionamento Osuccessivo spaccio della sostanza stupefacente.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consi 9liere esten ore
Il Presidente