Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6037 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6037 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e condannato l’COGNOME alla pena di mesi 8 di reclusione e il COGNOME alla pena di mesi 5 e giorn di reclusione. Si contesta a NOME per il reato di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, senza l’autorizzazione detenuto per uso non esclusivamente personale grammi 3 6 di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Si contesta a COGNOME il reato di cui all’art. 378 cod. pen., p aiutato l’COGNOME ad eludere le investigazioni, disperdendo verosimilmente ulteriore sosta stupefacente, in occasione dell’intervento della polizia giudiziaria.
I ricorrenti deducono due motivi di ricorso. Con il primo motivo il COGNOME lamenta vizi motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 192 co. 2 cod. proc. pen.. Con il se motivo lamentano vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
In ordine al primo motivo si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione del 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisib in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere super ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui con di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (S n.29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Ne segue che la censura che lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. è del tutto priva di pregio in quanto è pacifico che la m osservanza della suddetta norma, anche se richiamata in relazione a regole di valutazion probatoria, non è assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva quanto tale, ma refluisce nell’eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo de sentenza.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente attendibili le circo risultanti dagli atti di indagine, osservando che essi sono stati redatti da pubblici consapevoli delle responsabilità penali connesse a eventuali falsità. Non è emerso alcun element che lasci sospettare intenti calunniatori o volontà di aggravare la posizione degli imput contrario, gli operanti hanno descritto i fatti con obiettività e precisione, limitandosi a quanto da loro percepito. Sulla base di tali evidenze, la Corte ha ritenuto prova partecipazione del COGNOME all’attività di spaccio gestita dall’COGNOME. Il COGNOME, infatti, a il ruolo tipico della “vedetta”, avvisando il complice dell’arrivo degli operanti con il richiamo d’allarme e tentando poi di allontanarsi, convinto erroneamente che i militari s fossero andati. Tali condotte confermano la sua partecipazione all’attività di spaccio.
La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimi collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi log giuridici. Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciame
aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposiz dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che le circostanze attenuanti generiche sono state già conces benevolmente dal primo giudice, non essendo la confessione resa da NOME NOME di autentica resipiscenza e considerato inoltre che entrambi i ricorrenti sono gravati da precede penali anche specifici e che avevano beneficiato di istituti finalizzati al reinserimento soc pertanto, ha condiviso e ritenuto adeguata la valutazione di equivalenza tra le circostan attenuanti ed aggravanti effettuata dal primo giudice.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025