Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7498 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7498 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROCCAPIEMONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
104/RG 25579
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata (par. 4.1 pagg. 6-8), in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico con riguardo alla finalità di spaccio del stupefacente in base al quantitativo, alle modalità di confezionamento e di occultamento in diversi luoghi e alla presenza di un bilancino di precisione;
ritenuto anche il secondo motivo reiterativo in quanto la motivazione della sentenza ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. valorizzando il quantitati sostanza non esiguo e la condotta dell’imputato susseguente al reato con argomenti completi e non manifestamente illogici (pagg. 10 e 11);
ritenuto, infine, inammissibile per genericità la doglianza sul trattamento sanzionatorio quanto la sentenza alle pagg. 11 e 12, ha motivato spiegato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell’imputato, e la congruità della pena irrogata, ai sensi dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., profili es con corretti argomenti giuridici e tenendo conto della complessiva condotta, anche processuale, tenuta dall’imputato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2026