Spaccio di stupefacenti: i criteri per la lieve entità
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dello spaccio di stupefacenti, definendo i confini tra la fattispecie ordinaria e quella di lieve entità. La decisione scaturisce dal ricorso di un soggetto condannato in appello, il quale contestava la valutazione delle prove e la mancata concessione di benefici di legge.
La validità delle intercettazioni telefoniche
Un punto centrale della sentenza riguarda l’utilizzo delle intercettazioni come materiale probatorio. La Suprema Corte ha ribadito che la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove spettano esclusivamente al giudice di merito. Se la motivazione fornita è congrua, adeguata ed esente da vizi logici, la Cassazione non può intervenire.
Le intercettazioni telefoniche rappresentano uno strumento fondamentale. Esse sono considerate valide quando la loro valutazione è compiuta con rigore e supportata da argomenti logici ineccepibili. Nel caso in esame, il contenuto delle conversazioni captate ha permesso di ricostruire con precisione l’attività illecita.
Quando lo spaccio di stupefacenti non è di lieve entità
L’imputato chiedeva la riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Tuttavia, i giudici hanno negato tale possibilità. La frequenza delle cessioni e le modalità di acquisto indicano una condotta strutturata e non occasionale.
L’inserimento in una rete di spaccio collaudata e la gestione di quantitativi considerevoli, come il taglio di un chilo di droga, sono elementi incompatibili con la lieve entità. La mancanza di ulteriori elementi favorevoli impedisce di considerare il fatto come un episodio di minore gravità sociale.
Il diniego delle attenuanti generiche
La sentenza affronta anche il tema delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze relative al mancato riconoscimento di tali benefici. Il giudice di merito aveva infatti espresso un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato.
Il coinvolgimento in vicende analoghe in passato e i precedenti arresti pesano in modo determinante. La valutazione sulla personalità è insindacabile se logicamente motivata, specialmente quando emerge una recidiva specifica nel settore del traffico di droga.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sull’inammissibilità delle censure che miravano a una rivalutazione del fatto. Il ricorso è stato considerato privo di confronto effettivo con le motivazioni della sentenza di appello. La struttura organizzativa e il volume d’affari hanno precluso ogni riduzione di pena legata alla tenuità del fatto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che lo spaccio di stupefacenti inserito in contesti organizzati non può beneficiare di sconti di pena legati alla lieve entità. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende sottolinea la natura infondata delle pretese del ricorrente.
Quando le intercettazioni telefoniche sono considerate prove valide?
Sono considerate valide quando il giudice di merito ne compie una valutazione rigorosa e supportata da argomenti logici coerenti.
Quali elementi escludono la lieve entità nel reato di spaccio?
La frequenza delle cessioni, l’inserimento in una rete criminale organizzata e il possesso di grandi quantitativi di droga escludono tale ipotesi.
I precedenti penali influiscono sulla concessione delle attenuanti generiche?
Sì, il giudice può negare le attenuanti generiche se i precedenti penali evidenziano una personalità negativa o una propensione al reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1735 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria del contenuto del intercettazioni sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del f nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclu competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le interce telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenut sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso specie;
ritenuto che la frequenza delle cessioni, le modalità dell’acquisto, l’inserimento in una r spaccio collaudata che si occupava anche di considerevoli quantitativi di stupefacente ( particolare il “taglio” di un chilo di droga) sono state ritenute motivatamente circos incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell’assen ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti;
ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle atten generiche sono ugualmente inammissibili per l’assenza di un confronto effettivo con l valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamen logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità dell’imputato, tratto in arrest chè coinvolto in una analoga vicenda in data 27 febbraio 2019;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali eal versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 19 dicembre 2022
Il Consigifèr estensore
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Il Presi nte