Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51034 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51034 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28558/23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la censura contenuta nel primo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulata in termini generici, è meramente riproduttiva di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca l’importanza del dato ponderale, incompatibile con il riconoscimento della “fattispecie lieve”, in ragione delle considerevoli potenzialità diffusive;
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, che esso è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le relative argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. § 5);
Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo alla misura di sicurezza dell’espulsione ai sensi dell’art. 86 d.P.R. 309/1990 (applicata a seguito dell’appello proposto dal P.G.) è manifestamente infondato, alla luce della congrua motivazione fornita dalla Corte circa la dimostrata pericolosità sociale dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023