Spaccio di stupefacenti: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di spaccio di stupefacenti, anche nelle ipotesi di lieve entità, rimane al centro di un rigoroso controllo giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardanti l’ammissibilità dei ricorsi e i criteri per la determinazione della pena, offrendo spunti di riflessione per chiunque si trovi ad affrontare procedimenti simili.
Il caso e la condanna per spaccio di stupefacenti
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per violazione della normativa sugli stupefacenti, specificamente per fatti qualificati come di lieve entità ai sensi dell’Art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Nonostante la qualificazione meno grave del reato, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano confermato la responsabilità penale, disponendo anche la confisca del denaro ritenuto provento dell’attività illecita.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, da un lato, un vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla confisca e, dall’altro, l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come il primo motivo di doglianza fosse privo di specificità. In ambito penale, un ricorso che si limita a riproporre le medesime censure già esaminate e correttamente respinte nei gradi precedenti, senza contestare puntualmente le ragioni della sentenza impugnata, non può trovare accoglimento.
In merito alla pena, la Cassazione ha chiarito che il giudice di merito gode di un ampio potere discrezionale, purché supportato da una motivazione logica e coerente con i parametri legislativi.
I criteri per la determinazione della sanzione
Per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti, la determinazione della pena non è un calcolo matematico ma una valutazione complessiva. La Corte ha sottolineato che sono stati correttamente considerati:
* Le modalità dell’azione delittuosa.
* La varietà delle sostanze detenute.
* L’organizzazione strutturata dell’attività di spaccio.
* L’entità del profitto ricavato, definito esorbitante nel caso di specie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione dell’Art. 133 del Codice Penale. Il giudice di merito non è obbligato a esaminare analiticamente tutti i parametri indicati dalla norma, essendo sufficiente che ne individui alcuni prevalenti atti a giustificare la sanzione. Nel caso analizzato, l’accuratezza organizzativa e il volume d’affari generato dall’attività illecita sono stati ritenuti elementi assorbenti per confermare una pena ritenuta adeguata alla gravità effettiva del fatto e alla personalità del reo.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte evidenziano che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Se la motivazione della sentenza d’appello è congrua e rispetta i criteri di legge, la scelta della pena non è censurabile. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, oltre alla conferma della condanna, anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando il rischio di proporre impugnazioni prive di fondamento concreto.
Quando un ricorso per spaccio di stupefacenti è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o si limitano a riproporre censure già respinte nei gradi precedenti senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi influenzano la determinazione della pena per spaccio?
Il giudice valuta la gravità del reato basandosi sulle modalità dell’azione, la tipologia di sostanze, l’organizzazione dell’attività e l’entità del profitto ottenuto.
Si può contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
La determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in Cassazione se la motivazione è logica e basata sui criteri dell’articolo 133 del Codice Penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5596 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5596 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 29/5/2025 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 5/2/2024 del Tribunale di Milano, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990e condanNOME alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un primo di ricorso si deduce violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag.5f sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato e pag.7 sulle ragioni giustificatrici della disposta confisca del denaro), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
Rilevato che con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per eccessività del trattamento sanzioNOMErio.
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l’entità della pena determinata dal primo giudice, con motivazione congrua, ritenendola adeguata al fatto e richiamando le modalità dell’azione in relazione alle differenti tipologie di sostanze stupefacenti detenute, l’accurata organizzazione dell’attività di spaccio e l’esorbitante profitto ricavato; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzioNOMErio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato – come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 30/01/2026