Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5177 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5177 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato ad Agrigento il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento del 05/06/2023, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 649 cod. proc. pen., 4 CEDU, in relazione alla ritenuta irrilevanza della questione del bis in idem dedotta in appello.
2.2. Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 191, 195 e 240 cod. proc. pen. (inutilizzabilità delle fonti confidenziali).
2.3. Con un terzo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non riconoscendo la destinazione al consumo personale dello stupefacente.
2.4. Con un quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze di cui all’art. 62bis cod. pen., non riconosciute nella loro massima estensione.
2.5. Con un quinto motivo, lamenta violazione vizio di motivazione per motivazione apparente della sentenza di appello, che ha confermato con formule stereotipate la sentenza di primo grado.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Il primo motivo Ł manifestamente infondato in quanto – come correttamente indicato nella sentenza impugnata a pag. 1-2 – un mero avviso di conclusioni delle indagini preliminari non può costituire un bis in idem , essendo a tal fine necessario almeno l’esercizio dell’azione penale e dovendo, semmai, il secondo procedimento essere destinato all’archiviazione o al proscioglimento.
Ord. n. sez. 1549/2026
CC – 30/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
3.2. Il secondo motivo Ł inammissibile in quanto, dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066), detto vizio della sentenza di primo grado non era stato dedotto, con conseguente inammissibilità della doglianza.
In ogni coso la Corte di appello, pur non indicando tale censura, evidenzia che la fonte confidenziale Ł stata utilizzata solo quale impulso investigativo, mentre la successiva attività di indagine Ł stata svolta dalla polizia giudiziaria mediante perquisizione e sequestro.
3.3. Il terzo motivo Ł inammissibilmente reiterativo di analoga doglianza disattesa a pagina 2 della sentenza impugnata, dove si chiarisce che, oltre al rinvenimento dei quasi 10 grammi di cocaina (pari a 62,9 dosi singole), sono stati sequestrati all’imputato strumenti di confezionamento e pesatura (bilancino di precisione, cutter con segni di annerimento, frammento di plastica), circostanze da cui la Corte ha inferito la destinazione allo spaccio dello stupefacente (mentre l’affermazione del consumo personale risulta meramente labiale e assertiva).
3.4. Il quarto motivo Ł inammissibile in quanto non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte, la quale ritiene che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.).
Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non Ł neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma Ł sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ø piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
Nel caso di specie, la Corte territoriale evidenzia l’assenza di qualsivoglia elemento positivo di valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze atipiche, che, del resto, il ricorrente non indica neppure in questa sede.
3.5. Il quinto motivo Ł assolutamente generico, non andando oltre una vaga contestazione della motivazione della sentenza che non possiede i caratteri della necessaria specificità richiesti dall’articolo 581 cod. proc. pen..
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME