Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9618 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9618 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, c deduce il vizio di motivazione in ordine alla destinazione a terzi della cocaina, è inammiss perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi c corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, uniformandosi al principio se cui la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non ap indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merit tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della manc manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 – dep. 14/02/201 COGNOME, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 – dep. 28/11/2008, COGNOME, Rv. 241604), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta – e quindi non censurabi in sede di legittimità – ha ribadito che lo stupefacente sequestrato era certamente destin alla cessione, ciò desumendosi dalla valutazione congiunta di una serie di elementi puntualmente indicati, vale a dire: il quantitativo di hashish sequestrato, pari a circa lordi da cui erano ricavabili 52 dosi medi, la modalità dell’occultamento (all’interno del porta batteria di una radio portatile), il contestuale rinvenimento di un manoscritto i compariva nomi, cifre e il termine “panette”, usualmente utilizzato per indicare pezzi di has di una certa dimensione, e considerando che l’imputato nemmeno ha dichiarato che lo stupefacente fosse per uso personale;
rilevato che il secondo motivo, che denuncia la mancata applicazione dell’art. 131 -bis cod. pen., è inammissibile, sia perché generico, non indicando alcun elemento, accertato nel caso concreto, a sostegno della richiesta, sia perché, in ogni caso, dalla valutazione compiuta da Corte di merito, emerge la non trascurabile gravità del fatto (cfr. p. 4 della sent impugnata);
rilevato che il terzo motivo, che denuncia la violazione e il vizio di motivazione in relazi diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici Corte di merito, la quale ha ribadito l’assenza dei presupposti per una mitigazione della pe ex art. 62-bis cod. pen., in ciò facendo buon governo del principio secondo l’applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negati connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 de 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), e, sul punto, il ricorso è generico;
rilevato che il quarto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pe inammissibile perché generico, in quanto si limita a censurare il richiamo, operato dalla Cor di appello, alla sentenza di primo grado senza dare contezza delle argomentazioni dedotte con
l’appello, ma non si indicano in alcun modo quali sarebbero le censure che la Corte territor ha omesso di esaminare;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.