Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45214 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45214 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ORTA NOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari con cui in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Foggia il 31 maggio 2019, ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione e euro 1.200 di multa
Rilevato che il primo motivo e il secondo motivo, con cui COGNOME ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e a trattamento sanzioNOMErio, sono inammissibili, in quanto mera riproposizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argonnentativo logico e coerente. In particolare:
con riferimento alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di Appello ha chiarito che la Guardia di Finanza aveva monitorato in diretta uno scambio, sia pure nei confronti di un acquirente poi non identificato, e che tale circostanza valeva a provare la illiceità della detenzione della droga rinvenuta in casa, insieme al materiale per il confezionamento e al denaro;
con riferimento alle spontanee dichiarazioni rese nell’immediatezza, la Corte di Appello ha richiamato il principio pacifico per cui le stesse sono utilizzabil nell’ambito del rito abbreviato;
con riferimento al trattamento sanzioNOMErio, la Corte ha chiarito che la recidiva era stata correttamente contestata, in ragione dei plurimi precedenti, COGNOME e che conseguentemente il giudizio di bilanciamento poteva essere effettuato solo in termini di equivalenza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023