Spaccio di stupefacenti: l’uso del drone aggrava il quadro
La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente in materia di spaccio di stupefacenti, confermando un orientamento rigoroso per le condotte che utilizzano tecnologie avanzate per aggirare i controlli nelle strutture penitenziarie. Il caso in esame riguarda un imputato sorpreso con un drone e una quantità rilevante di droga nei pressi di un istituto di pena.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un arresto in flagranza avvenuto nei pressi di un noto carcere. Un individuo è stato trovato in possesso di una quantità di droga non trascurabile, accompagnata da materiale per il confezionamento e, dettaglio fondamentale, un drone pronto all’uso. La Corte d’Appello aveva già confermato la condanna di primo grado, ritenendo che l’organizzazione dimostrata e la finalità della condotta escludessero la possibilità di qualificare il reato come fatto di lieve entità. La difesa aveva proposto ricorso lamentando una eccessiva severità nel trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti.
Verdetto della Cassazione sullo spaccio di stupefacenti
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze difensive erano meramente riproduttive di argomenti già esaminati e correttamente respinti nei gradi di merito. Non è stata ravvisata alcuna illogicità nella sentenza impugnata, che ha fondato il proprio convincimento sulla gravità oggettiva della condotta e sulla strumentazione tecnologica impiegata, che suggeriva una pianificazione accurata dell’attività di spaccio di stupefacenti.
Le motivazioni
Le ragioni della decisione risiedono nella chiara prova della destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata. La sentenza ha dato conto di plurimi argomenti, tra cui l’accertamento del fatto e il sequestro di un drone vicino al carcere, elementi che rendono impossibile la qualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La Cassazione ha inoltre precisato che la pena è stata applicata nel minimo edittale, con attenuanti già valutate come prevalenti sulle aggravanti, seguendo correttamente i criteri di valutazione della gravità del reato previsti dal codice penale.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce che il tentativo di introdurre droga in carcere, specialmente se organizzato con mezzi tecnologici, preclude il riconoscimento della lieve entità del reato di spaccio di stupefacenti. L’inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a conferma della natura pretestuosa o generica dei motivi d’appello presentati.
Quando l’uso di un drone influisce sulla gravità del reato di droga?
L’uso di un drone, specie se associato alla vicinanza a un carcere, dimostra un’organizzazione e una capacità operativa che escludono la qualifica di lieve entità del reato di detenzione ai fini di spaccio.
Si può ottenere la riduzione della pena per lieve entità se la quantità di droga è rilevante?
No, se la quantità di stupefacente è significativa e le modalità del fatto denotano una pericolosità non comune, i giudici tendono a negare l’attenuante della lieve entità prevista dal Testo Unico Stupefacenti.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della condanna precedente, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8087 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8087 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di stupefacenti;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomen giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità.
In particolare, la sentenza alle pagg. 3 e 4 ha dato conto, in base a plurimi argomenti dell’accertamento del fatto e della destinazione allo spaccio di una rilevante quantità stupefacente, conclusosi con arresto in flagranza e sequestro di rilevante materiale (incluso un drone) vicino al carcere di SantaN3ria di Capua Vetere, elementi tali da escludere la qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Altrettanto generico è il motivo relat al trattamento sanzioNOMErio che si limita ad una mera critica lì dove la Corte, a pag. 5, ha da atto dell’applicazione della pena nel minimo e delle attenuanti prevalenti sull’aggravant valutando complessivamente la gravità del fatto con richiamo all’art. 133 cod. pen.;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/02/2026