Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8855 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8855 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (cui CODICE_FISCALE) nato a MADDALONI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini dI cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata (capo 1); per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., per essersi opposto al pubblico ufficiale mentre procedeva ad un atto del proprio ufficio, consistito nel controllo e nell’assicurazione delle fonti di prova (capo 2); per il reato di cui agli artt. 582, 585 e 576 n. 1 cod. pen., in relazione all’art. 61 n. 2 e 5 bis cod. pen., per aver cagionato lesioni personali al AVV_NOTAIO COGNOME, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede (capo 3).
Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo lamenta omessao insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima censura Ł manifestamente infondata. La Corte d’appello ha, infatti, evidenziato l’organizzazione dell’attività di vendita di sostanza stupefacente, svolta in modo continuativo e assicurata da un sistema di videosorveglianza posto a sua tutela dei luoghi, l’esistenza di una clientela abituale con la quale l’imputato intratteneva ripetuti rapporti di cessione (come emerge dalle dichiarazioni rese dall’acquirente COGNOME, il possesso di due telefoni cellulari e di appunti manoscritti riconducibili all’attività di spaccio, elementi da cui il giudice ha inferito uno stabile collegamento con ambienti criminali di maggiore spessore ai fini dell’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti. La Corte ha altresì richiamato il
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sequestro di denaro contante pari a euro 3.300, somma indicativa della redditività dell’attività svolta.
In ordine al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ł piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(Sez . 4, n . 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).NØ Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchØ la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento al precedente penale da cui Ł gravato il ricorrente e ha evidenziato la gravità delle condotte di resistenza e di lesioni, suscettibili di pericolosi sviluppi, essendo state poste in essere sul tetto dell’abitazione con evidente pericolo di caduta dall’alto. Alla luce di tali circostanze, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter concedere le invocate circostanze attenuanti generiche.
Il terzo motivo Ł generico.Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare vizi della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, Ł prevista dall’art. 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME