Spaccio di Stupefacenti: la Cassazione Conferma la Linea Dura per l’Attività Imprenditoriale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale nella lotta allo spaccio di stupefacenti: quando l’attività assume un carattere imprenditoriale, non è possibile applicare l’ipotesi di reato di minore gravità. Questa decisione sottolinea l’importanza di valutare non solo la quantità di droga, ma anche le modalità organizzative con cui viene gestito il traffico illecito. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un’Attività di Spaccio Organizzata e Persistente
Il caso esaminato trae origine dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Milano per traffico di sostanze stupefacenti. La corte di merito aveva delineato un quadro chiaro: l’imputato non era uno spacciatore occasionale, ma il vertice di un’attività ben strutturata. Gli elementi a sostegno di questa tesi erano solidi:
* Carattere imprenditoriale: L’attività di spaccio era organizzata in modo sistematico e continuativo.
* Perseveranza nel reato: L’imputato aveva ripreso a spacciare non appena era stato rimesso in libertà per un altro procedimento penale, dimostrando una spiccata tendenza a delinquere.
* Ruolo di leadership: All’interno dell’ambiente criminale, era riconosciuto come il ‘leader’ del suo gruppo di spacciatori, tanto da meritarsi un soprannome che ne indicava l’autorità.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità e un aumento di pena ritenuto eccessivo.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità nello Spaccio di Stupefacenti
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali. Il primo contestava la mancata applicazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che prevede una pena più mite per i fatti di lieve entità. Il secondo motivo criticava la quantificazione della pena, giudicata sproporzionata.
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. Per i giudici supremi, le argomentazioni della Corte d’Appello erano logiche, coerenti e giuridicamente inattaccabili. La valutazione della pena, in particolare, è una prerogativa del giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità se la motivazione è adeguata, come in questo caso.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra spaccio occasionale e attività imprenditoriale. La Corte ha stabilito che la natura organizzata e sistematica dello spaccio di stupefacenti è un elemento decisivo che impedisce di qualificare il fatto come di ‘minore gravità’. La leadership esercitata dall’imputato, la continuità dell’azione criminale e la sua notorietà nell’ambiente sono stati considerati indicatori inequivocabili di un’attività che va ben oltre l’episodio isolato. La Corte territoriale, pur riconoscendo alcuni elementi favorevoli all’imputato (come il numero limitato di acquirenti e un lasso di tempo circoscritto), ha correttamente ritenuto che il carattere imprenditoriale prevalesse, giustificando una sanzione severa ma adeguata, peraltro in linea con una proposta di patteggiamento che lo stesso ricorrente aveva precedentemente rifiutato.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente, secondo quanto previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva serve a penalizzare l’abuso dello strumento processuale, ovvero la proposizione di ricorsi palesemente infondati che sovraccaricano il sistema giudiziario. La pronuncia, quindi, non solo conferma una condanna, ma lancia un chiaro messaggio sulla serietà con cui vengono trattate le attività di spaccio strutturate e sulla necessità di presentare ricorsi fondati su solide argomentazioni giuridiche.
Quando può essere esclusa l’ipotesi di minore gravità nello spaccio di stupefacenti?
L’ipotesi di minore gravità può essere esclusa quando l’attività di spaccio presenta un carattere imprenditoriale. Nel caso specifico, l’imputato era riconosciuto come leader di un gruppo, aveva proseguito l’attività subito dopo essere stato rimesso in libertà per un altro procedimento, dimostrando una gestione organizzata del reato.
La Corte di Cassazione può modificare l’entità della pena decisa dai giudici precedenti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la determinazione della pena se la motivazione della sentenza impugnata è esente da vizi logici o giuridici. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta adeguata e coerente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26652 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26652 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamenta con il primo motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravit all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di ricorso, vizio della moti e violazione di legge in ordine al quantum di aumento di pena per il reato in contestaz continuazione con altri fatti giudicati con sentenza irrevocabile, ritenuto eccessivo.
La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenzia carattere imprenditoriale dell’attività di spaccio di stupefacenti svolta dall’imputato, non appena rimesso in libertà in relazione ad altro procedimento penale, riconosciuto pe nell’ambiente dello spaccio come il leader del gruppo di spacciatori cui si rivolge acquirenti, tanto da guadairsi l’appellativo di NOME.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giurid caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguat che la Corte territoriale, nel determinare l’aumento di pena in misura pari a quel ricorrente aveva richiesto, formulando una proposta – poi rigettata – di applicazione di richiesta, ha condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi tre di reclusion 3000 di multa, facendo peraltro riferimento anche ad elementi favorevoli all’imputato, q numero limitato di acquirenti e il circoscritto lasso di tempo.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzio rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore d Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso in Roma il 10 marzo 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente