Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6013 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6013 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DRAME RAGIONE_SOCIALE – C.U.I. CODICE_FISCALE nato IN GAMBIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo A16) perchè il reato è estinto per prescrizione e l’annullamento senza rinvio limitatamente all condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere e l’inammissibilità del ricorso nel resto
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/09/2024 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti di NOME COGNOME in relazione alla cessione, favore di un agente sotto copertura, di sostanza stupefacente del tipo marijuana avente il pe di grammi 2,30, con l’aggravante di cui all’art. 80 lettera e) e lettera g) trattandosi di stupefacente commessa al fine di accentuarne la potenzialità offensiva e di cessione effettua in prossimità dell’università e delle scuole Mazzini -Modugno, avvenuta il 9 aprile 2015 (c A15), in relazione alla detenzione all’interno di un cestino porta rifiuti, da dove l’imputat prelevato precedentemente gli involucri ceduti all’agente provocatore di cui al capo A15, pacchetto di sigarette contenente altri tre involucri contenenti marijuana, aventi le mede caratteristiche di confezionamento, per un peso pari a grammi 4,83, nella medesima data 9 aprile 2015 (capo A16), per aver ceduto a soggetto non identificato sostanza stupefacente de tipo marijuana in prossimità dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Studi e di scuole, sempre in data 9 a 2015 (capo A 17 e 18), e per aver ceduto, sempre nella medesima piazza, ad individuo non meglio identificato sostanza stupefacente del tipo marijuana con le aggravanti di cui all’ar lettera e) e lettera g), in data 17 aprile 2015 (capo A 33).
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato affidando ricorso a se motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in o all’affermazione della responsabilità per il capo A15), lamentando che nel capo di imputazion viene indicato il nominativo dell’agente sotto copertura sovrintendente NOME COGNOME COGNOME COGNOME‘acquisto simulato della sostanza e che tuttavia il giudice ha pronunciato conda in relazione all’acquisto simulato effettuato dall’assistente capo NOME, agente dive da quello nominato nel capo di imputazione. La Corte territoriale ha ritenuto irrile l’identificazione dell’agente sotto copertura che ha operato l’acquisto simulato, trattand aspetto di dettaglio. Il ricorrente ribadisce che trattasi viceversa di precisazione assai ri essendo l’acquisto simulato legittimo solo in quanto appositamente COGNOME, e ch conseguentemente, in assenza di autorizzazione, l’intera operazione simulata posta in essere dall’agente sarebbe illegittima, non potendo l’agente di copertura neppure verbalizza circostanze che non sono cadute sotto la sua diretta percezione. Evidenzia che la Cort territoriale non ha neppure eliminato l’errore, specificando quale RAGIONE_SOCIALE agenti a effettivamente proceduto all’acquisto simulato di sostanza stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione ordine l’affermazione della responsabilità per quanto riguarda il capo A 16), evidenziando c non vi è prova che il pacchetto di sigarette contenente i tre involucri di sostanza stupefa del tipo marijuana sia stato ivi collocato dal ricorrente, e non sia attribuibile invece soggetti extracomunitari che operano nel medesimo contesto e con le medesime modalità. Il
sistema di videosorveglianza non ha consentito l’osservazione completa di tutta la piazza residuando diverse zone d’ombra. Non vi è neppure prova che l’involucro prelevato dalla fiorier che sarebbe stato nell’ipotesi accusatoria successivamente collocato nel cestino porta rifi contenesse sostanza stupefacente. E’ anche illogica la ricostruzione che la Corte trae dal immagini di videosorveglianza, non avendo alcun senso nella logica comune prelevare prima la sostanza stupefacente occultata in una fioriera, riporla in un cestino porta-rifiut consegnarla agli acquirenti. La Corte territoriale non ha chiarito se la sostanza prelevata fioriera era della medesima tipologia di quella rinvenuta nel cestino porta rifiuti e se f identiche le modalità di confezionamento.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazi legge in ordine all’affermazione della responsabilità per gli ulteriori episodi di cess sostanza stupefacente in favore di due soggetti che non sono stati fermati, né controllat identificati, sicché non vi è alcuna certezza in ordine al quantitativo e alla tipologia di s stupefacente ceduta.
2.4.Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in o all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 1, letter D.P.R.309/1990, precisando che la INDIRIZZO, zona in cui è venuto lo spaccio sostanze stupefacenti, pur essendo vicina a RAGIONE_SOCIALE istituti scolastici, non si trova in pros RAGIONE_SOCIALE stessi, ma al contrario in prossimità di istituti universitari. Ai fini dell’applic norma non è sufficiente la mera vicinanza ma occorre la prossimità ad istituti scolas frequentati da minori, non potendosi estendere la circostanza aggravante in via analogica luoghi in cui si trovano comunità giovanili che hanno raggiunto la maggiore età. Ne segue che zona in cui avveniva lo spaccio non è affatto un crocevia di passaggio di giovani di var frequentatori delle scuole inferiori e delle università. Precisa altresì le dinamiche della ce nei confronti dell’agente sotto copertura, che di propria iniziativa si è avvicinato al ric costituisce un particolare rilevante per evidenziare che il ricorrente non è solito offrire in sostanza stupefacente, limitandosi a cederla ai richiedenti.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione in ordine al dinie riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/19 considerazione della scarsità dei quantitativi di sostanza stupefacente effettivamente accert evidenziando che non è stato specificato il dato ponderale della cessione contestata nei capi imputazione A33) e A17- 18), non essendo neppure stata effettuata alcuna perizia al fine d accertarne il grado di tossicità e la percentuale di principio attivo. Pertanto, le c contestate, sebbene reiterate, mancano del requisito della stabile organizzazione, non essendo stato rinvenuto materiale per il confezionamento, sostanza da taglio, appunti e taccuini numeri telefonici o contabilità, bilancini, né sono state rinvenute somme di denaro, essend ricorrente in disagiate condizioni economiche.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine all’errata conda al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. La Corte
territoriale ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, comprese le statuizion inerenti alla condanna al pagamento delle spese per il mantenimento in carcere sebbene, in relazione al presente procedimento, il ricorrente non è mai stato sottoposto a custodia cautela in carcere, essendo stata respinta dal Gip qualsiasi misura cautelare nei suoi confronti. doglianza è stata esposta con i motivi di appello ma la Corte territoriale non ha eliminato l’e statuizione.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo A16) perché il reato è estinto per prescrizion l’annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare, e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondata la sesta doglianza, con la quale il ricorrente lamenta l’illegittimit condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare in carenza di applicazione delle misure custodiali. Al riguardo, si evidenzia che la Corte territo nella sintesi dei motivi di ricorso ha richiamato il quinto motivo di appello, con il quale si c l’eliminazione della condanna alle spese per il mantenimento in carcere, non risultando applicat al ricorrente alcuna misura custodiale per l’odierno procedimento. Tuttavia, nel tessu argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni pe le quali la richiesta non è esaminata e stata accolta, nonostante nell’atto d’appello la ques fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo. L’atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dove pronunciarsi sulla questione relativa alla illegittimità della condanna alle spese mantenimento in carcere, posto che all’imputato non è stata applicata alcuna misura cautelare.
1.1.Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con conseguentemente annullamento della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere.
2.Essendo il sesto motivo di ricorso fondato, è dunque possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d’appello, onde il reato contestato nel capo A16), l’unico per il quale non opera l’aggravante di cui all’art. 80 comma 1, lettera g) D.P.R.309/1 Poiché il fatto è risalente al 09/04/2015, considerati anche i termini di sospensione, il r ormai estinto per prescrizione, con termine maturato in data 15/09/2024. Né è possibile, co riferimento a tale fatto, addivenire a proscioglimento nel merito, non risultando eviden ricorrere una delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cpv cod. proc. pen., in consider delle ragioni espresse nell’ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione di secondo grado.
È, invece, manifestamente infondata la prima doglianza, concernente il capo di imputazione A15). Si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l’identifi dell’agente sotto copertura che ha operato l’acquisto simulato della sostanza stupefacent trattandosi di aspetto di dettaglio, ed essendo stato accertato che l’imputato si è avvic all’agente sotto copertura, fornendogli la sostanza stupefacente richiesta dopo averla recuperat dal cestino porta rifiuti presente nella zona adiacente alla INDIRIZZO. Si evid infatti, che la questione sollevata da ricorrente, relativa all’autorizzazione dell’ag effettuare l’acquisto simulato, rileva esclusivamente ai fini della non punibilità dell’oper polizia giudiziaria, in quanto, sotto il profilo dell’affermazione della responsabilit unicamente l’appartenenza del soggetto attivo alle unità specializzate antidroga.
5. La quarta doglianza, concernente la circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma primo, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infondata. Al riguardo, si è afferm giurisprudenza che il requisito della “prossimità” ad uno dei luoghi indicati dalla norma deve avvenire l’offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene a quelle aree este rispetto alle strutture tipizzate (scuole, comunità giovanili, caserme ecc. ecc.) che devono es
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ubicate nelle loro immediate vicinanze, configurandosi un rapporto di relazione immediata tra luoghi indicati e le aree di prossimità, evitando altresì applicazioni estensive dell’aggra fondate sull’analogia (Sez.6, n. 27458 del 14/02/2017 Cc. (dep. 01/06/2017 ) Rv. 270160. Nella specie la S.C., con riferimento ad una attività di cessione di sostanza stupefacente pos in essere in prossimità di un’università, luogo che ad avviso del P.M. ricorrente poteva rient nella nozione di “scuole di ogni ordine o grado” o “comunità giovanili”, ha ritenuto non sussiste la “prossimità” dello spaccio, in quanto il riferimento, era stato fatto, in termini del tut alla “zona universitaria”).
Si è anche affermato che per “comunità giovanile” deve intendersi qualsiasi struttura pubblica o privata, stabilmente destinata ad accogliere giovani, senza che sia richiesta anche convivenza ovvero il pernottamento in quel dato luogo, essendo l’intento del legislatore quel di reprimere più severamente le condotte di diffusione della droga all’interno o in prossimit insediamenti in cui sono ordinariamente presenti, almeno in via potenziale e secondo l'”id quo plerumque accidit”, numerosi soggetti “deboli” o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti dal consumo di sostanze stupefacenti (Sez.3, n. 39162 del 21/09/2021, Rv. 282375).
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che nel medesimo campo di imputazione sono in maniera precisa indicati i nomi delle scuole (Mazzini-Modugno) in prossimità del luogo i cui veniva svolta l’attività illecita. Il giudice ha precisato che la INDIRIZZO proprio in un punto strategico tra l’RAGIONE_SOCIALE e la facoltà di giurisprud che a poca distanza, verso la fine della piazza, vi è una scuola elementare e una scuola media. Pertanto, il giudice a quo, correttamente, ha ritenuto sussistente l’aggravante in contestazion essendo il luogo prescelto dall’imputato per la vendita dello stupefacente un crocevia passaggio di giovani di varia età, frequentatori delle scuole inferiori e anche dell’universit
6. La quinta censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato che le modalità di esercizio dell’attività illecita di detenzione e di spaccio della so stupefacente denotano uno stabile e collaudato metodo, in quanto il ricorrente occultava in u luogo predefinito le dosi pronte per la cessione, ove si recava subito dopo essere sta contattato dall’acquirente di turno per prelevare la sostanza da cedere. Dalle modalità contatto, di occultamento e di reperimento della sostanza il giudice ha inferito che il Dr sostasse stabilmente nella piazza, in attesa RAGIONE_SOCIALE acquirenti. Trattasi di motivazione ricostruisce i fatti in maniera precisa e circostanziata, dai quali trae un corretto inquadra giuridico RAGIONE_SOCIALE stessi.
7.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento della custodia cautelare in carcere, che elimina, nonché limitatamente al delitto di cui al capo A 16), perché il reato è estinto per prescrizione e con ad altra Sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per la rideterminazione del trattame sanzionatorio con riferimento alle imputazioni residue, posto che il giudice di primo grado, ne
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determinazione del trattamento sanzionatorio, ha assunto come reato più grave il fatt alla detenzione contestato nel capo A 16). Il ricorso deve essere rigettato nel resto
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento spese di mantenimento della custodia cautelare in carcere, che elimina, nonché limit al delitto di cui al capo A 16, perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio a della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, all’udienza del 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente