Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14828 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14828 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 01/02/1983 avverso l’ordinanza del 28/08/2024 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 agosto 2024, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la a-kact40 richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato ATDMVEM – I l’ordinanza del Gip del Tribunale di Cosenza del 10 luglio 2024, con la quale era stata applicata, all’indagato stesso, la misura cautelare degli arresti domiciliari, per una serie di cessioni di sostanza stupefacente, anche in concorso (otto cessioni di marijuana e hashish).
Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizi della motivazione, riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui al comma 5 dello stesso articolo. Non si sarebbe considerato che la pluralità di condotte di cessione non è preclusiva in tal senso, come non lo è la disponibilità di tipologie diverse di sostanza stupefacente. Mancherebbe la prova di un’organizzazione dell’attività di spaccio e dei quantitativi asseritannente ceduti, a fronte di prezzi di cessione modesti, confermati dagli assuntori.
2.2. In secondo luogo, si censurano la violazione degli artt. 273 e ss. cod. proc. pen. e vizi della motivazione, la quale erroneamente si riferisce alla custodia cautelare e non agli arresti domiciliari, mentre l’attività di indagine a carico dell’indagato sarebbe iniziata nel gennaio 2021 e cessata alla fine di febbraio dello Tak, stesso anno. La circostanza chevNatale dichiari di aver acquistato stupefacente da Cinerari fino al 2023 sarebbe smentita dagli atti di indagine, rappresentati da intercettazioni telefoniche. Vi sarebbe anche uno scorretto riferimento alla commissione dei fatti in costanza di misura cautelare domiciliare, perché il soggetto era sottoposto al solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel 2021. La scelta della misura sarebbe, comunque, inadeguata vista la scarsa consistenza dei fatti oggetto del quadro indiziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di doglianza – riferito al mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’ art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 – è inammissibile.
Il ricorrente si limita a contrapporre alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, una propria alternativa ipotesi, del tutto sganciata da un puntuale rilievo critico alla motivazione del provvedimento impugnato e basata sul richiamo di principi di diritto, tanto noti quanto inapplicabili nel caso di specie.
Contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso, la fattispecie di minore gravità è stata motivatamente esclusa non solo sulla base dell’accertata pluralità delle condotte e delle sostanze stupefacenti a disposizione. Si è invece evidenziato come: il quantitativo dei narcotici trattati non fosse modesto; vi fosse una pronta disponibilità degli stessi; lo spaccio avvenisse in casa; vi fosse un radicamento del soggetto nel contesto criminale del territorio, con una protrazione e sistematicità
dei fatti e un collaudato sistema in grado di rispondere alle esigenze di consumo della clientela e di effettuare efficaci approvvigionamenti.
1.2. Il secondo motivo di doglianza, riferito alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, è infondato.
L’evidente errore del Tribunale nel riferirsi alla custodia cautelare carceraria, mentre nel caso di specie sono stati applicati gli arresti domiciliari, non risulta
dirimente al fine di far venire meno la logicità dell’impianto motivazionale.
L’esigenza del pericolo di reiterazione è stata, infatti, ritenuta sussistente sulla base della pluralità degli episodi e della protrazione degli stessi fino al 2023, come
dichiarato da NOMECOGNOME sentito a sommarie informazioni. Su quest’ultimo aspetto, il ricorrente si limita ad indimostrate asserzioni di segno contrario, prive di
riferimenti sufficientemente puntuali ad atti di causa che sarebbero stati pretesi o scorrettamente valutati, allo scopo di smentire la ricostruzione del quadro
indiziario operata dall’ordinanza. Quanto, poi, all’affermazione dei giudici secondo cui i fatti sarebbero stati commessi in costanza di misura cautelare domiciliare, la
difesa non specifica quale sia la base documentale della sua contestazione, nel senso che l’indagato fosse in realtà sottoposto alla misura dell’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria. In ogni caso, l’ordinanza fa emergere, in modo sufficiente e logicamente coerente, la necessità di interrompere in via definitiva rapporti illeciti con gli ambienti criminali ampiamente conosciuti e frequentati dal soggetto.
Per questi motivi, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al .pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/12/2024.