Spaccio di lieve entità: la Cassazione rigetta il ricorso generico
Nel panorama del diritto penale italiano, il reato di spaccio di lieve entità rappresenta una fattispecie specifica che richiede un’analisi rigorosa degli elementi probatori. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico, ribadendo l’importanza della specificità dei motivi di ricorso per evitare la dichiarazione di inammissibilità e le pesanti sanzioni pecuniarie che ne conseguono.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per la violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, contestando la propria responsabilità penale. Tuttavia, l’impugnazione si basava su un unico motivo che la Suprema Corte ha giudicato privo di specificità e non supportato da argomentazioni idonee a contrastare la decisione dei giudici di secondo grado.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La settima sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha evidenziato come le doglianze dell’imputato fossero manifestamente infondate e generiche. La sentenza impugnata, al contrario, è stata ritenuta solida, poiché fondata su una disamina esauriente dei dati probatori relativi sia all’elemento oggettivo che a quello soggettivo del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si concentrano sulla carenza strutturale del ricorso. I giudici hanno osservato che la lettura del provvedimento impugnato dimostra una linea argomentativa coerente e logica. Quando un ricorso si limita a contestazioni generiche senza indicare puntualmente i vizi logici o giuridici della sentenza di merito, esso non supera il vaglio di ammissibilità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente ricostruito la sussistenza dello spaccio di lieve entità, valutando adeguatamente le prove raccolte. La Cassazione ha dunque ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente quando le motivazioni del ricorrente appaiono meramente ripetitive o prive di aggancio con la realtà processuale.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna per spaccio di lieve entità, ma anche conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma equitativamente determinata in tremila euro a favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea come la presentazione di ricorsi pretestuosi o mal formulati rappresenti un rischio concreto, aggravando la posizione del condannato con sanzioni pecuniarie significative oltre alle spese legali.
Quando un ricorso per spaccio di lieve entità viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi presentati sono generici o manifestamente infondati, non riuscendo a evidenziare vizi logici reali nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Cosa valuta la Cassazione in merito alla responsabilità per spaccio?
La Corte verifica che la sentenza di merito abbia analizzato correttamente gli elementi oggettivi e soggettivi del reato attraverso una disamina logica e coerente delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39928 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39928 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comm d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto dall’imputato quanto alla responsabilità per il re contestato, è manifestamente infondato oltre che generico poiché la lettura del provvediment impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori quanto alla sussistenza degli elemen oggettivo e soggettivo del reato;
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dì una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023