Spaccio di Lieve Entità: La Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16553/2024, ha affrontato un caso relativo alla detenzione di stupefacenti, chiudendo la porta a un ricorso che mirava a ottenere una qualificazione più mite del reato come spaccio di lieve entità. La decisione ribadisce importanti principi sulla valutazione delle prove e sui limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Una donna è stata condannata per aver tentato di introdurre una varietà di sostanze stupefacenti all’interno di un istituto penitenziario, nascondendole in un pacco destinato al figlio detenuto. La Corte di Appello di Roma, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato la colpevolezza e rideterminato la pena in quattro anni di reclusione e 17.350 euro di multa. La difesa della donna ha quindi proposto ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso e la questione dello spaccio di lieve entità
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si articolava su tre punti critici:
1. Mancato riconoscimento dello spaccio di lieve entità: La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere inquadrato nella fattispecie meno grave prevista dalla legge, data la presunta modesta offensività della condotta.
2. Contestazione della recidiva: L’imputata contestava il riconoscimento dell’aggravante della recidiva, ritenuta non giustificata.
3. Mancata prevalenza delle attenuanti generiche: Si richiedeva che le attenuanti generiche, già riconosciute, fossero considerate prevalenti sulle aggravanti contestate, con conseguente riduzione della pena.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo ogni doglianza. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già logicamente argomentato sulla potenzialità offensiva della condotta, considerando la varietà delle sostanze e i quantitativi non trascurabili. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni della difesa costituivano un tentativo di rivalutare il merito dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati inammissibili. La Corte ha validato la decisione dei giudici di merito sulla recidiva, evidenziando i numerosi precedenti penali dell’imputata, uno dei quali specifico, a riprova di una sua “spiccata attitudine delinquenziale”. Infine, la doglianza sulle attenuanti generiche è stata definita generica, poiché non offriva elementi concreti e nuovi per rimettere in discussione il bilanciamento delle circostanze già operato dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. In questo caso, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione coerente per escludere lo spaccio di lieve entità e per confermare la recidiva. Il ricorso, al contrario, si limitava a contrapporre una diversa lettura dei fatti, senza individuare vizi di legge specifici. Di conseguenza, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve basarsi su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non su una semplice reinterpretazione dei fatti a favore dell’imputato. La decisione conferma che la valutazione sulla lieve entità del fatto è un apprezzamento di merito che, se adeguatamente motivato, non può essere censurato in sede di legittimità. Per l’imputata, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché il reato non è stato qualificato come spaccio di lieve entità?
La Corte di Appello aveva già motivato in modo logico che la varietà delle sostanze stupefacenti e i loro quantitativi non trascurabili indicavano una potenzialità offensiva significativa, incompatibile con la fattispecie della lieve entità. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione incensurabile.
Per quale motivo i giudici hanno confermato la recidiva?
La Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della recidiva a causa della molteplicità dei precedenti penali a carico dell’imputata, di cui uno specifico per reati in materia di stupefacenti, elementi che dimostravano una sua spiccata attitudine a delinquere.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La legge prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16553 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16553 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 luglio 2023, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 13 luglio 2022, previa esclusi della continuazione interna, ha rideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 17.350 di multa pena inflitta in primo grado a NOME COGNOME, ritenuta colpevole del reato di cui all’ comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Roma il 10 maggio 2022, in occasione della verifica di un pacco famiglia introdotto dall’imputata nella Casa circondariale di Rebibbia, era detenuto il figlio della ricorrente, NOME COGNOME.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento d fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso c pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2-3), nella quale è stata argomentata in maniera non illogica, la potenzialità offensiva della condotta illecita, consistit recapitare al figlio detenuto una varietà di sostanze stupefacenti in quantitativi non trascu risultando la motivazione della sentenza impugnata sorretta da considerazioni razionali, cui difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in se di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato che anche il secondo motivo, con cui si contesta il riconoscimento della recidiva, inammissibile, avendo la Corte di appello rimarcato la molteplicità dei precedenti penali a ca dell’imputata, uno dei quali specifico, ciò a riprova della sua spiccata attitudine delinquenz
Osservato che il terzo motivo, con cui ci si duole della mancata prevalenza delle riconosci attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, perché generico, come generico si era rivelat il motivo di appello, avendo in tal senso la Corte territoriale sottolineato la m rappresentazione di elementi idonei a rivisitare il giudizio di comparazione delle circostanze.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.